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Parere

Parere n. 1693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, Regione -OMISSIS-, Sportello Unico Attivita' Produttive del Sistema -OMISSIS- Citta' Metropolitana di -OMISSIS- avverso determinazione n. 131 reg. gen. 1052 del 01/07/2022 comunicata con nota 62896 dell'11/1/22 pure impugnata avente ad oggetto decadenza autorizzazione per attivazione struttura di vendita;

Giustizia amministrativa202500658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione di decadenza dall’autorizzazione commerciale per l’attivazione di una grande struttura di vendita e della proroga del termine di attivazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 131 del 1° luglio 2022, con cui è stata dichiarata la decadenza dall’autorizzazione commerciale del 15 luglio 2009 e dagli effetti della proroga concessa nel 2020, relativamente alla superficie non ancora attivata di una grande struttura di vendita. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che la mancata presentazione della polizza fideiussoria richiesta per ottenere la dilazione del contributo regionale non avrebbe costituito causa di decadenza dell’autorizzazione, ma avrebbe comportato soltanto la perdita del beneficio della dilazione e l’immediata esigibilità del contributo. Ha inoltre contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata concessione di un termine per presentare controdeduzioni, nonché la durata del procedimento di variante urbanistica, ritenuta incompatibile con i tempi di attivazione dell’autorizzazione. In via preliminare, l’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il sopravvenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza depositata il 12 dicembre 2022.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito. Ha ritenuto che la sentenza dichiarativa di fallimento della società ricorrente determinasse l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 43, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il procedimento potrà essere riassunto dalla curatela fallimentare. Il Ministero riferente è stato onerato di comunicare il parere alla curatela per gli adempimenti di competenza. La Sezione ha richiamato, in senso conforme, i propri precedenti pareri n. 1855/2022 e n. 1649/2023.

Osservazioni

Interruzione del procedimento per fallimento della ricorrente

La dichiarazione di fallimento intervenuta nel corso del procedimento determina l’interruzione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 43, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La Sezione non decide quindi le censure relative alla decadenza dell’autorizzazione commerciale, alla polizza fideiussoria, agli obblighi di pagamento del contributo e alle garanzie partecipative.

Riassunzione da parte della curatela fallimentare

L’interruzione non comporta l’improcedibilità definitiva del ricorso: resta salva la possibilità di riassunzione da parte della curatela fallimentare. Il Ministero riferente deve comunicare il parere alla curatela.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo

    L’apertura della procedura fallimentare determina l’interruzione del procedimento pendente, senza definizione nel merito e salva la possibilità di riassunzione da parte della curatela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente

    La Sezione dispone l’oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente

    I principi e le condizioni del trattamento dei dati personali sono richiamati quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la dichiarazione di fallimento della parte ricorrente intervenuta durante la pendenza determina l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 43, comma 3, r.d. n. 267/1942.
  • L’interruzione conseguente al fallimento non definisce il ricorso nel merito e non equivale a improcedibilità definitiva, restando salva la possibilità di riassunzione da parte della curatela fallimentare.
  • Quando il procedimento è interrotto per il fallimento della parte privata, l’amministrazione riferente deve comunicare il parere alla curatela affinché possa valutare e compiere gli adempimenti necessari alla riassunzione.

Interruzione del ricorso straordinario per fallimento della società ricorrente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro la decadenza dall’autorizzazione commerciale relativa a una grande struttura di vendita. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’effetto del fallimento della società intervenuto durante la pendenza del procedimento.

Vicenda amministrativa

La società era titolare di un’autorizzazione commerciale per la realizzazione di un centro commerciale con una superficie di vendita di 27.500 mq. e una superficie complessiva di 109.500 mq. L’attivazione avrebbe dovuto avvenire entro due anni.

Il Comune aveva successivamente concesso quattro proroghe, per una durata complessiva di otto anni. Nel 2019 era stata autorizzata un’ulteriore proroga di un anno, con obbligo di versamento del contributo previsto dalla normativa regionale sulla superficie ancora da attivare. A seguito della richiesta della società di posticipare o rateizzare il pagamento, la conferenza di servizi aveva consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 aprile 2023, subordinando la dilazione alla presentazione di una polizza fideiussoria entro il 30 giugno 2021 e prevedendo la decadenza dagli effetti della proroga in caso di inadempimento.

Poiché la società non aveva presentato la polizza, il Comune aveva adottato la determinazione n. 131 del 1° luglio 2022, dichiarando la decadenza dall’autorizzazione del 2009 e dalla proroga del 2020, fatta salva la superficie già attivata di 6.740 mq.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva contestato la legittimità della decadenza sostenendo che:

  • la mancata presentazione della polizza fideiussoria non costituisse causa di decadenza dell’autorizzazione, ma comportasse soltanto la perdita del beneficio della dilazione e l’immediata esigibilità del contributo;
  • il Comune avesse violato le garanzie partecipative, non comunicando la sussistenza della fattispecie di decadenza e non assegnando un termine per presentare controdeduzioni;
  • la durata del procedimento di variante, pari a otto anni, fosse incompatibile con i termini di attivazione dell’autorizzazione commerciale;
  • gli atti impugnati fossero viziati da violazione di legge, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Fallimento e interruzione del procedimento

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, aveva segnalato che la società era stata dichiarata fallita con sentenza depositata il 12 dicembre 2022 e aveva chiesto l’interruzione del procedimento.

La Sezione ha ritenuto applicabile l’art. 43, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Ha richiamato, in senso conforme, i precedenti della Sezione Prima n. 1855/2022 e n. 1649/2023.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il procedimento venga dichiarato interrotto per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla decadenza dell’autorizzazione commerciale.

È stata fatta salva la possibilità di riassunzione da parte della curatela fallimentare. Il Ministero riferente è stato incaricato di comunicare il parere alla curatela per gli adempimenti di competenza.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la società ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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