Parere n. 1705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Società Refit S.r.l., Societa' Tre Effe S.r.l., contro Comune di San Cesareo, avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 8 del 12/10/2018 - demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi entro 90 gg dalla data di notifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza del Comune di San Cesareo n. 8 del 12 ottobre 2018, recante ingiunzione di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le società ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a una struttura metallica coperta e parzialmente chiusa, di circa 730 mq, adibita a magazzino merci e realizzata senza titolo edilizio su un’area in zona agricola E5. Hanno dedotto: l’estraneità della società proprietaria alla realizzazione dell’abuso, che sarebbe stato commesso dalla società utilizzatrice in forza di un contratto di deposito; l’assenza di prova di un concorso materiale o morale della proprietaria; la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per il preannuncio di acquisizione dell’intera particella, estesa circa 9.804 mq e in comproprietà con terzi; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata previa sospensione dei lavori; il difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’acquisizione e all’utilizzazione pubblica delle opere; e l’inclusione dell’area in una variante urbanistica diretta al recupero di nuclei abusivi.
Il parere
Il Consiglio di Stato esprime parere per il rigetto del ricorso. È infondata la censura relativa all’estraneità della proprietaria: l’ordine di demolizione ha natura ripristinatoria reale e può essere rivolto sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso; ai fini della sua legittimità sono sufficienti l’accertamento dell’abuso e il rapporto qualificato del destinatario con il bene, senza dover individuare l’autore materiale. La buona fede, la distanza della sede sociale e la mancata conoscenza o partecipazione alla realizzazione non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione, potendo rilevare, se del caso, in fasi diverse relative agli effetti patrimoniali dell’inottemperanza o alla responsabilità personale. È respinta la censura procedimentale: l’ordine è atto doveroso e vincolato, sicché la mancata comunicazione di avvio non è invalidante; non è inoltre necessario che sia preceduto da un’ordinanza di sospensione dei lavori. È respinta anche la censura sulla variante, in quanto la variante risultava soltanto adottata e non approvata e, comunque, una previsione pianificatoria non sana opere abusive già realizzate senza titolo. Sono dichiarate inammissibili le doglianze sull’acquisizione gratuita, sulla superficie acquisibile e sui diritti dei comproprietari, poiché l’atto impugnato contiene soltanto l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale acquisizione richiede successivi accertamenti e autonomi atti. Il parere conclude che la nuova costruzione abusiva di circa 730 mq, realizzata senza il necessario titolo, giustifica l’ordine di ripristino.
Osservazioni
Estraneità della proprietaria e individuazione dell’autore materiale
Censura infondata. L’ordine di demolizione è misura ripristinatoria reale e può essere notificato al proprietario anche se diverso dall’autore materiale dell’abuso. Sono sufficienti l’accertamento dell’abuso e il rapporto qualificato del destinatario con il bene; la buona fede e la mancata partecipazione alla realizzazione non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione.
Comunicazione di avvio del procedimento e sospensione dei lavori
Censura respinta. L’ordine di demolizione è espressione di attività doverosa e vincolata, per cui l’omessa comunicazione di avvio non determina illegittimità; la previa ordinanza di sospensione dei lavori non costituisce un presupposto indefettibile.
Variante urbanistica per il recupero dei nuclei abusivi
Censura respinta. La variante risultava soltanto adottata e non approvata; inoltre, una previsione pianificatoria non sana manufatti già realizzati abusivamente in assenza del necessario titolo edilizio.
Acquisizione gratuita dell’area e delimitazione della superficie
Doglianze inammissibili perché l’atto impugnato dispone soltanto la demolizione. L’eventuale acquisizione gratuita, l’individuazione della superficie acquisibile e la considerazione dei diritti dei comproprietari attengono a una fase successiva, soggetta ad autonomi accertamenti e atti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, infatti, che l'ordine sia notificato tanto al proprietario quanto al responsabile dell'abuso, a conferma della piena legittimità della notificazione effettuata nei confronti di entrambi i soggetti individuati dal Comune.
L’ordine di demolizione può essere legittimamente notificato sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso; la sua validità non dipende dall’identità tra proprietario e autore materiale.
art. 7 l. 241/1990
Ne deriva che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina alcuna illegittimità dell'atto, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo idoneo a incidere sul contenuto del provvedimento finale.
Nel procedimento volto all’adozione di un ordine di demolizione per opere abusive, l’omessa comunicazione di avvio non invalida l’atto quando il potere è doveroso e vincolato e l’apporto partecipativo non può incidere sul contenuto del provvedimento.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
Le opere venivano qualificate come interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, per i quali era necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Il parere riporta la qualificazione delle opere come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, ma non svolge un’autonoma interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 ha natura ripristinatoria reale e può essere rivolto al proprietario dell’immobile anche quando questi non abbia materialmente realizzato l’abuso; per la legittimità dell’ingiunzione rilevano l’esistenza dell’abuso e il rapporto qualificato del destinatario con il bene.
- La buona fede del proprietario, la mancata conoscenza dell’abuso e l’assenza di partecipazione alla sua realizzazione non escludono la legittimità dell’ordine di demolizione, ferma la possibile rilevanza di tali circostanze in fasi diverse concernenti gli effetti patrimoniali dell’inottemperanza o la responsabilità personale.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di potere doveroso e vincolato; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio non comporta illegittimità quando la partecipazione non è idonea a incidere sul contenuto dell’atto.
- La previa adozione di un’ordinanza di sospensione dei lavori non è un presupposto indefettibile per l’adozione dell’ordine di demolizione.
- Le questioni relative all’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza, inclusi estensione dell’area e diritti dei comproprietari, non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione demolitoria quando l’acquisizione non è disposta dall’atto impugnato e richiede successivi accertamenti e provvedimenti.
- La mera adozione di una variante urbanistica non approvata non produce gli effetti pianificatori definitivi e, in ogni caso, una previsione urbanistica non sana opere già realizzate senza il necessario titolo edilizio.
Impugnazione dell’ordinanza di demolizione per opere abusive
La Sezione Prima ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due società contro il Comune di San Cesareo, avverso l’ordinanza n. 8 del 12 ottobre 2018, che ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica. Il ricorso è stato ritenuto infondato, con parere per il rigetto.
Opere contestate e provvedimento comunale
Il verbale di accertamento dell’8 ottobre 2018 riguardava opere realizzate in Via del Bagnatore, su area censita al foglio 14, particella 423, subalterni 9 e 14. Si trattava di una struttura metallica addossata a un manufatto preesistente, coperta con pannelli in plexiglas, estesa su tre lati del piazzale per circa 730 mq, ancorata ai muri di recinzione e parzialmente chiusa con pannelli termocoibentati. Il manufatto era utilizzato come magazzino merci.
Le opere erano state realizzate senza titolo edilizio in zona urbanistica E, sottozona E5 agricola, in contrasto con il PRG e in area assoggettata a normativa antisismica e ad ulteriori vincoli territoriali. Il Comune le aveva qualificate come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione fu notificata il 7 marzo 2019.
Censure delle ricorrenti
Le società hanno sostenuto che la proprietaria fosse estranea alla realizzazione, attribuita alla società utilizzatrice dell’immobile in forza di un contratto di deposito, e che mancasse prova di un suo concorso materiale o morale. Hanno inoltre contestato il riferimento all’acquisizione dell’intera particella, di circa 9.804 mq e gravata da diritti di comproprietà; dedotto l’omessa comunicazione di avvio e la mancata previa sospensione dei lavori; lamentato un difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’acquisizione e all’uso pubblico delle opere; e invocato una variante urbanistica per il recupero di nuclei abusivi.
Proprietario e responsabile dell’abuso
La Sezione ha respinto la censura di estraneità della proprietaria. L’ordine di demolizione è una misura ripristinatoria reale, diretta a ristabilire l’assetto urbanistico violato, e non una sanzione fondata sulla responsabilità personale. In base all’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’ordine può essere notificato tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso. Per la sua legittimità sono sufficienti l’accertamento dell’abuso e il rapporto qualificato del destinatario con il bene, senza necessità di individuare chi abbia materialmente eseguito le opere.
La buona fede, la distanza geografica della sede sociale, la mancata conoscenza dell’abuso e l’assenza di partecipazione alla sua realizzazione non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione. Tali circostanze possono eventualmente rilevare in una distinta fase relativa agli effetti patrimoniali dell’inottemperanza o alla responsabilità personale. La Sezione ha quindi distinto la repressione amministrativa dell’abuso dalla responsabilità penale personale.
Garanzie procedimentali
È stata respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio. L’ordine di demolizione per opere sine titulo costituisce esercizio di attività doverosa e vincolata: una volta accertato l’abuso, l’amministrazione deve disporne la rimozione e non è configurabile un apporto partecipativo idoneo a modificarne il contenuto. È stata ritenuta parimenti irrilevante la mancata adozione di una preventiva ordinanza di sospensione dei lavori, non richiesta quale presupposto indefettibile dell’ordine demolitorio.
Variante urbanistica e acquisizione dell’area
La variante invocata dalle ricorrenti risultava soltanto adottata e non approvata. La Sezione ha inoltre precisato che una previsione pianificatoria non sana opere abusive già realizzate senza il titolo necessario.
Le censure sull’acquisizione gratuita sono state dichiarate inammissibili. L’ordinanza impugnata disponeva esclusivamente la demolizione; l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale e le questioni relative alla superficie interessata e ai diritti dei comproprietari appartengono a una fase successiva, che richiede autonomi accertamenti e ulteriori atti amministrativi.
Esito
Poiché le opere costituivano una nuova costruzione abusiva di circa 730 mq, realizzata senza il necessario titolo edilizio, e l’ordine era stato rivolto legittimamente anche alla proprietaria, la Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Come è indicizzato
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