Cassazione Penale, Sentenza n. 35244/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Giudice di pace (che aveva escluso la prova del fatto e la connotazione intimidatoria della frase contestata) ed aveva riconosciuto la responsabilità civile dell'imputato per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di norme di rito e di merito (art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., artt. 603 e 605 c.p.p., art. 612 c.p.) sostenendo che il Tribunale aveva riformato la decisione di primo grado basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità della prova dichiarativa senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e senza indicare le ragioni per cui respingeva i rilievi del Giudice di pace; in subordine chiedeva l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili per insuperabile vuoto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la riforma della sentenza del Giudice di pace operata dal Tribunale quando questa si fonda su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive senza aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
Il fatto contestato rientra nella fattispecie della minaccia; la valutazione della sussistenza richiede accertamento della condotta e della sua idoneità a ledere la libertà psichica del minacciato
Norma richiamata nel motivo in relazione alle regole di impugnazione e di valutazione della prova dichiarativa in sede di appello; la Corte segnala che la valutazione diversa dell'attendibilità necessita della rinnovazione dell'istruttoria se le dichiarazioni sono decisive
Richiamata insieme ad altre norme di rito: concerne il procedimento di appello e gli oneri motivazionali, funzionale al controllo di legittimità sulla valutazione probatoria
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Base normativa del motivo di cassazione relativo alla violazione di legge e alla mancata o insufficiente motivazione sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto deducibile il vizio ai sensi di questa norma
art. 620, lett. h), cod. proc. pen.
art. 620, lett. h), cod. proc. pen.
Riferimento usato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili in presenza di insanabile contraddizione tra le decisioni (quando il fatto non sussiste e non sono necessari ulteriori accertamenti)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente ai limiti di motivazione ammessi nel ricorso in cassazione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa processuale eccezionale richiamata in relazione ai termini e alle modalità di deposito/requisitoria in Cassazione; il Procuratore generale ha presentato la requisitoria scritta richiamando tale norma
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3224/2019 e Sez. 5, n. 15259/2020)
«costituisce violazione di legge ... la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio»
La Corte conferma il principio consolidato che l'appello non puo' riformare una sentenza del giudice di pace basandosi su diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva senza rinnovare l'istruttoria; tale principio ha guidato l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Un giudice d'appello non può riformare l'assoluzione pronunciata dal giudice di pace basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione diretta dei testi).
- Se la decisione d'appello si fonda su argomentazioni che incidono sulla credibilità soggettiva delle dichiarazioni, il giudice deve esplicitare le ragioni per cui respinge le valutazioni del primo grado e, se necessario, disporre la rinnovazione probatoria.
- In presenza di contraddizione insanabile tra la sentenza di primo grado e quella d'appello riguardo alla prova decisiva, l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili è possibile solo se il fatto non sussiste e non sono necessari ulteriori accertamenti.
- Le pronunce civili accessorie pronunciate in sede penale possono essere annullate limitatamente ai loro effetti e rinviate al giudice civile competente per nuovo giudizio quando la regolarizzazione della prova richieda accertamenti di natura diversa o integrazioni probatorie.
- Chi impugna deve indicare con precisione i profili di violazione di legge o di contraddittorietà motivazionale: la Cassazione controlla sia la corretta applicazione delle norme processuali che l'adeguatezza della motivazione sulla valutazione della prova.
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