Cassazione Civile, Ordinanza n. 18088/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP, di costi di manutenzione riferiti a un fabbricato situato in Calvanico. L'Ufficio sosteneva che tali costi non fossero deducibili perché la società non aveva un titolo idoneo sul bene e perché le fatture dell'impresa esecutrice erano generiche; inoltre contestava la ricostruzione della CTR sulla presunta attinenza del fabbricato a un contratto di fitto di terreni agricoli e sulla nozione di "continuità giuridica". Con il ricorso per cassazione l'Agenzia lamentava la nullità della sentenza per difetto di motivazione, deducendo che la decisione di merito non spiegava in modo comprensibile le ragioni dell'inerenza dei costi al bene della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente e, per altro verso, incomprensibile, perché non chiariva perché un contratto di fitto di terreni potesse costituire titolo giuridico della disponibilità del fabbricato oggetto dei costi e perché i costi stessi fossero inerenti all'attività d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riformulazione del motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; non è consentito censurare la sufficienza o razionalità della motivazione oltre i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve esistere in modo percepibile e comprensibile; la sua mancanza o apparenza integra violazione del parametro costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per difetto di motivazione
Le ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile si traducono in nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamo a Sezioni Unite 8053/2014
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, cioè quando la motivazione non supera la soglia del minimo costituzionale.
Ha modificato il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, restringendolo.
Conversione del d.l. n. 83 del 2012, con conferma della nuova disciplina del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" e non consente una rivalutazione della sufficienza o della persuasività della motivazione di merito.
- È nulla la sentenza la cui motivazione sia solo apparente, manchi del tutto, presenti proposizioni logicamente inconciliabili oppure sia obiettivamente incomprensibile, perché in tali casi viene meno la reale giustificazione della decisione.
- Quando il giudice di merito ritiene deducibili costi d'impresa, deve spiegare in modo chiaro il nesso tra i costi stessi e il bene o l'attività cui si riferiscono; il semplice richiamo a un titolo contrattuale non pertinente o non spiegato non è sufficiente a sorreggere la decisione.
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