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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44703/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per plurimi episodi di tentata truffa. Aruta contestava la qualificazione come "tentata" di due truffe (capi M e N), sostenendo che gli imputati avessero desistito volontariamente e che la mancata consumazione fosse dovuta alla mancata adesione delle vittime e non a un fatto esterno idoneo ad impedire la consumazione. Contestava inoltre la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Cannatella deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla misura della pena ritenuta eccessiva. Billeci censurava il riconoscimento fotografico (prova ritenuta inattendibile essendo una foto di dieci anni prima), la valutazione dei tabulati telefonici (presunta contraddittorietà della loro valenza probatoria) e la mancata concessione delle attenuanti generiche con conseguente dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Billeci Massimiliano e Cannatella Vincenzo perché basati su censure reiterative già valutate in appello; ha rigettato il ricorso di Aruta Raimondo nel merito. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli imputati avevano posto in essere una condotta univocamente diretta alla realizzazione dell'evento e che la mancata consumazione era dovuta a un fatto esterno (reazione della vittima e allertamento delle forze di polizia), configurando così il tentativo di truffa. Ha inoltre confermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Aruta con condanna alle spese; inammissibilità dei ricorsi di Billeci e Cannatella con condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di €3.000,00 complessivi per i due ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa di Billeci per contestare la procedura di riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento fotografico, se sorretto da motivazione sul grado di attendibilità del teste, sia utilizzabile e non violi i principi richiamati

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena: la Corte ha confermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti imposti dagli artt.132 e 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato unitamente all'art.132 per giustificare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze e nella dosimetria della pena, con onere argomentativo assolto nel caso concreto

Massime di principio

  • Tentato reato: è configurabile quando la condotta è concretamente idonea, in astratto, a realizzare l'evento e la consumazione è impedita da un fatto esterno (es. reazione della vittima o intervento delle forze dell'ordine), non quando l'azione è intrinsecamente inidonea.
  • Desistenza volontaria vs impedimento esterno: l'organo giudicante deve valutare, con criterio ex ante, se gli atti posti in essere avessero capacità causale di realizzare l'evento; l'intervento della vittima che impedisce la consumazione configura normalmente un impedimento esterno idoneo a far sussistere il tentativo.
  • Riconoscimento fotografico: è una prova atipica ammissibile; la sua efficacia dipende dall'attendibilità del testimone e dalla motivazione del giudice che valuta la coerenza e precisione della identificazione.
  • Tabulati telefonici: la loro valenza probatoria va valutata nel contesto probatorio complessivo; incongruenze o assenze di agganci alle celle non escludono automaticamente la presenza dell'imputato se il giudice fornisce una motivazione che integra altri elementi.
  • Revisione in Cassazione: molte censure già dibattute in appello possono essere dichiarate inammissibili se risultano meri rifacimenti di argomentazioni già valutate; la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove né rivede la normale discrezionalità nella determinazione della pena salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge.

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