Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali, distinguendo una parte del credito in privilegio e una parte in prededuzione o, in subordine, in privilegio. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di documentazione sull’attività svolta e per mancanza di data certa delle lettere di incarico. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata l’attività professionale nella misura richiesta e inammissibile la prova testimoniale articolata, anche perché diretta a provare la data certa del conferimento dell’incarico. Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: nullità per difetto assoluto di motivazione sull’assenza di prova dell’attività svolta e sulla mancata ammissione delle prove; violazione dell’art. 2704 c.c. e dei principi in tema di prova del mandato professionale; nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi sul giusto processo, sul contraddittorio e sul diritto alla prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti esposti in motivazione, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e inammissibile il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di insinuazione al passivo. La Corte ha ritenuto effettivamente carente la motivazione del giudice di merito sul punto dell’attività professionale svolta e sulla rilevanza della prova documentale e testimoniale, mentre ha confermato l’inammissibilità del motivo relativo alla data certa perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sull’opponibilità della scrittura privata al fallimento e sulla valutazione della prova della data. È rimasta ferma, perché non censurata in modo utile, la statuizione di esclusione della prededuzione.
Norme richiamate
privilegio per crediti professionali
Richiamato come base del privilegio richiesto per il compenso dell’avvocato.
art. 111 legge fall.
Richiamato come base della domanda di ammissione in prededuzione.
art. 98 legge fall.
opposizione allo stato passivo
Indica il rimedio utilizzato per contestare l’esclusione del credito.
data certa della scrittura privata
La Corte ribadisce che l’inopponibilità riguarda la data della scrittura e che la prova della conclusione del negozio in epoca anteriore al fallimento può essere data anche con altri mezzi, nei limiti della natura del rapporto e con fatti obiettivi non dipendenti dalla disponibilità del soggetto che li invoca.
Richiamati nel terzo motivo come parametri della dedotta violazione dei principi di valutazione della prova e del contraddittorio; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la motivazione che neghi l’ammissione di un credito professionale deve consentire di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto quando siano stati prodotti documenti e articolate prove su fatti diversi dalla sola data dei documenti di incarico.
- La mancanza di data certa della scrittura privata non rende inopponibile il negozio in sé, ma incide sulla prova della sua anteriorità al fallimento; tale anteriorità può essere dimostrata anche con mezzi diversi da quelli tipizzati dall’art. 2704 c.c., purché si tratti di fatti obiettivi, non dipendenti dalla disponibilità della parte interessata.
- In sede di verifica del passivo, l’assenza di data certa della documentazione prodotta dal creditore integra un fatto impeditivo dell’ammissione e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
- La prova testimoniale può essere scrutinata in funzione del suo contenuto concreto: è inammissibile se è diretta unicamente a supplire alla mancanza di data certa del documento, ma non può essere apoditticamente esclusa se riguarda fatti diversi e potenzialmente idonei a dimostrare l’attività svolta o l’anteriorità del rapporto.
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