Cassazione Penale, Ordinanza n. 35533/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 29 giugno 2023 per i delitti di violenza sessuale e procedibilità a querela, con pena di due anni di reclusione. Con un unico motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione quanto agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, contestando in particolare la credibilità della persona offesa e l’attendibilità delle sue dichiarazioni, che assumeva affette da palesi contraddizioni. La ricostruzione di merito si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, della madre e di un’amica alla quale la giovane si era confidata nell’immediatezza; l’amica aveva inoltre riferito di una telefonata, poco prima dei fatti, durante la quale la persona offesa disse di essere seguita dall’imputato e di esserne preoccupata. La difesa sosteneva che si fosse trattato di una macchinazione e contestava la ricostruzione del contatto fisico. La sentenza d’appello aveva ritenuto convergenti gli elementi indiziari e irrilevanti sia la pretesa disinvoltura sessuale della giovane sia le differenze terminologiche tra il palpeggiamento riferito dalla ragazza e la pacca sul sedere riferita dalla madre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e reiterava le censure già proposte in appello e motivatamente respinte. Le sentenze di merito, conformi, avevano ricostruito con motivazione non illogica la responsabilità sulla base di un compendio indiziario ritenuto consistente e convergente. La Corte ha richiamato il metodo bifasico di valutazione degli indizi: verifica individuale della gravità e precisione, seguita dalla valutazione complessiva della concordanza e della convergenza. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Da pag. 8, la sentenza ricostruisce il fatto, concordemente con la prima sentenza, sottolineando che alcuna sostanziale differenza sussiste tra il «palpeggiamento» descritto dalla giovane e la «pacca» sul sedere descritta dalla madre, non potendosi certo ipotizzare un toccamento involontario, stante il clima di molestia che ha caratterizzato tutto l’incontro tra le due parti.
La Corte ritiene che, nel caso concreto, le differenze descrittive tra palpeggiamento e pacca sul sedere non siano sostanziali e che il contesto complessivo escluda l’ipotesi di un contatto involontario.
La disposizione è indicata come titolo di reato contestato e confermato dai giudici di merito, ma la Corte di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risulta l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il sindacato riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del materiale probatorio né la preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
- La valutazione della prova indiziaria si articola in due fasi: il giudice verifica dapprima la gravità e la precisione di ciascun indizio considerato isolatamente, quindi valuta unitariamente le circostanze per accertarne concordanza e convergenza.
- Nel valutare gli indizi il giudice può avvalersi, in funzione ausiliaria, di fatti notori e massime di comune esperienza, purché la valutazione derivi dall’id quod plerumque accidit e da una verifica empirica, e non da una mera congettura.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la motivazione va considerata congiuntamente ai fini del vaglio di ammissibilità delle censure che contestano la ricostruzione probatoria.
- La condotta di vita o la disinvoltura sessuale della persona offesa non dimostrano, di per sé, una propensione alla menzogna e non costituiscono ragione sufficiente per svalutarne le dichiarazioni.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, l’art. 616 c.p.p. comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35413/2026 del 06/10/2026
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35417/2026 del 06/10/2026
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35418/2026 del 06/10/2026
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35419/2026 del 06/10/2026
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35420/2026 del 06/10/2026
- ordinanza_penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35421/2026 del 06/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →