Cassazione Penale, Ordinanza n. 24094/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo a anni uno e mesi dieci di reclusione per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'assenza di dolo o comunque la contraddittorietà della motivazione; 2) violazione di legge sulla recidiva, ritenuta eccessivamente valorizzata con un aumento di due terzi della pena base; 3) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche, reiterative rispetto all'appello, volte a sollecitare una nuova valutazione del merito e non confrontate criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e di fatto, oltre che meramente riproduttivo di censure già disattese in appello; ha osservato che la consapevolezza degli obblighi derivava dalla regolare notifica dei provvedimenti e che era sufficiente il dolo generico. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretto il giudizio di merito sulla pericolosità e sulla propensione a delinquere desunta dai precedenti e dalla reiterazione di violazioni analoghe. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha affermato che la relativa concessione non è automatica e può essere esclusa in mancanza di elementi positivi, specie se la richiesta difensiva non indica specifiche circostanze favorevoli. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 75, comma 2, e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
integrano il reato contestato di violazione delle misure di prevenzione/sorveglianza speciale; ai fini soggettivi è sufficiente il dolo generico, desumibile dalla conoscenza degli obblighi imposti e dalla loro consapevole violazione
la recidiva richiede una specifica valutazione in concreto dell'episodio contestato, quale effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, in rapporto ai precedenti e ai parametri dell'art. 133 c.p.
richiamato come criterio per valutare la gravità del fatto, la colpevolezza e la pericolosità sociale ai fini della recidiva e della commisurazione della pena
le attenuanti generiche non hanno funzione automatica o genericamente indulgente; richiedono specifiche circostanze positive del fatto o dell'autore che giustifichino il minor disvalore
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità
è posta a base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- In tema di violazione degli obblighi imposti da misure di prevenzione, il dolo generico è sufficiente quando risulti che il destinatario abbia ricevuto regolare notifica dei provvedimenti e abbia consapevolmente disatteso gli obblighi senza giustificazione.
- La recidiva può essere valorizzata solo previa valutazione in concreto dell'episodio di reato come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, considerando natura e distanza temporale dei precedenti e la personalità dell'agente.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: il giudice può negarle quando la richiesta difensiva non indichi elementi specifici e positivi che rendano il fatto o l'autore meritevoli di un trattamento più mite.
- La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa valutazione di congruità, salvo che la decisione sia arbitraria o manifestamente illogica.
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