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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24210/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per furto in abitazione e furto in abitazione tentato, resta quindi ferma, salvo la già disposta riforma limitata al trattamento sanzionatorio in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di un imputato per furto in abitazione e furto in abitazione tentato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Il primo motivo è stato ritenuto completamente in fatto e privo di specificità, perché riproponeva doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che le aveva disattese con argomentazione ritenuta congrua. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui, nel furto in abitazione, integra pertinenza di luogo destinato a privata dimora anche un bene funzionalmente asservito all'immobile principale e idoneo ad arrecargli utilità economica, senza che sia necessaria la contiguità fisica; nel caso richiamato, tale principio era stato applicato a un garage al servizio dell'abitazione, pur ubicato in altro complesso condominiale ma nel medesimo territorio comunale.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La pronuncia richiama il furto in abitazione quale fattispecie incriminatrice e ne ribadisce l'ambito applicativo alle pertinenze del luogo destinato a privata dimora.

  • art. 56 c.p.

    La sentenza presuppone la contestazione del tentativo di furto in abitazione, senza soffermarsi su profili autonomi della fattispecie tentata.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e completa.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che sollecita una nuova valutazione del fatto è privo di specificità e non può essere scrutinato come censura di legittimità.
  • In tema di furto in abitazione, la nozione di pertinenza del luogo destinato a privata dimora comprende ogni bene stabilmente asservito all'immobile principale e idoneo a conferirgli utilità economica o servizio/ornamento durevole, senza che occorra contiguità fisica tra bene accessorio e abitazione.
  • La natura pertinenziale può essere riconosciuta anche a un garage o locale accessorio funzionalmente servente l'abitazione, pur se collocato in diverso complesso condominiale, purché ricorrano il nesso funzionale e la destinazione durevole al servizio dell'immobile principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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