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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8391/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma in appello della sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Pistoia, denunciando principalmente la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per non aver rinnovato in appello l'istruttoria dibattimentale mediante escussione della persona offesa (Alessio Panati), ritenuta irreperibile dopo il suo trasferimento all'estero; contestano altresì la mancata audizione degli imputati prima della condanna, la carenza e contraddittorietà della motivazione circa la valutazione della prova dichiarativa (in particolare la ritenuta attendibilità del Panati) e l'incongruenza fra motivazione e dispositivo sulla quantificazione della pena (discrepanza fra "sei anni" e "sei anni e sei mesi").

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo, quello relativo all'art. 603, comma 3-bis, fondato e assorbente. Ha rilevato che la Corte di Appello ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione della prova dichiarativa senza rinnovare l'escussione della persona offesa, e senza accertare adeguatamente l'effettiva impossibilità di assumerne la prova (anche tramite cooperazione internazionale), né di escludere che l'irreperibilità dipendesse da volontà di favorire gli imputati o da illeciti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha altresì osservato che la correzione materiale richiesta dal Pubblico Ministero (rettifica del periodo di pena) non supera il difetto più generale che ha comportato l'annullamento. L'annullamento esclude al momento la valutazione della prescrizione delle lesioni, che dovrà essere esaminata in sede di nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiama la forma procedurale posta in essere nell'esame degli atti (norme emergenziali procedurali), richiamata nella fase introduttiva della decisione; non è centrale ai profili di merito ma contestualizza la modalità di svolgimento del processo.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.

    Impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando l'impugnazione del pubblico ministero contro una assoluzione concerne la valutazione della prova dichiarativa. La Cassazione interpreta la norma nel senso che, se la riforma dell'assoluzione si fonda su diversa valutazione delle dichiarazioni decisive, il giudice d'appello deve riesaminare i dichiaranti essenziali; se il dichiarante è poi irreperibile, l'annullamento 'ex actis' è possibile solo se il giudice accerta che la nuova audizione fosse effettivamente impossibile e non dovuta a condotte che favoriscano gli imputati.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen.

    Norma che individua una specifica circostanza aggravante applicata in sentenza (citata come elemento del quadro sanzionatorio); la Corte non discute l'applicazione in sé, ma il giudizio complessivo viene annullato per vizio procedurale sulla valutazione della prova.

  • Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)

    Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490 - 01

    Principio consolidato secondo cui, quando in appello si riforma un'assoluzione basata su valutazione di prova dichiarativa, l'impossibilità di rinnovare l'escussione (per irreperibilità, infermità, decesso) preclude il ribaltamento 'ex actis' salvo che il giudice accerti l'effettiva impossibilità e l'assenza di condotte illecite o volontà di favorire gli imputati.

  • Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020 (Iacopetta)

    Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01

    Affermato che per la valutazione della prova dichiarativa il giudice deve 'depurarla' da cause di interferenza e che le diverse interpretazioni delle risultanze dichiarative impongono la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando siano decisive per il giudizio.

  • Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021 (C.)

    Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 - 01

    Chiarisce che lo status di 'irreperibile' del teste integra la sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova solo quando risultino infruttuosi tutti gli adempimenti necessari per assicurare la sua presenza; l'irreperibilità di per sé non basta a giustificare la mancata rinnovazione.

Massime di principio

  • Se in appello il pubblico ministero impugna un'assoluzione fondata su valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria riguardo ai dichiaranti determinanti; la mancata rinnovazione determina di norma l'impossibilità di ribaltare l'assoluzione.
  • L'irreperibilità del dichiarante non autorizza automaticamente il giudice a decidere 'ex actis': il giudice deve accertare che sia stata effettivamente sperimentata ogni modalità di reperimento, compresa la cooperazione internazionale, e che l'assenza non sia frutto di condotte illecite o volontà di favorire gli imputati.
  • La diversa valutazione della credibilità di una testimonianza tra primo e secondo grado implica una nuova escussione se la testimonianza è il fulcro dell'impalcatura probatoria; solo eccezionalmente tale valutazione può essere compiuta senza rinnovazione quando l'oggetto sia del tutto definito e non opinabile.
  • Errori formali o incongruenze tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione della pena vanno censurati, ma l'annullamento può riguardare l'intera decisione quando il vizio procedurale sulla valutazione della prova ne comprometta l'affidabilità.
  • In casi simili occorre verificare tempestivamente e documentare tutte le ricerche e gli strumenti adottati per escutere un teste irreperibile (notifiche, indagini, richieste di rogatoria), assicurandosi che l'eventuale impossibilità sia effettiva e non dipenda da fattori esterni eludibili.

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