Sentenza n. 649/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domanda di risarcimento dei danni derivanti da un'informazione interdittiva antimafia e dai successivi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto e di cancellazione dall'albo, già annullati con sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della ditta individuale ha chiesto il risarcimento di tutti i danni attribuiti all'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria e ai conseguenti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto e di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, tutti già annullati dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato e passata in giudicato. Ha sostenuto la sussistenza degli elementi della responsabilità e lamentato lucro cessante per la diminuzione del fatturato e del reddito negli anni in cui non avrebbe potuto operare con la pubblica amministrazione. Ha quantificato il danno in euro 226.956,00, quale differenza tra redditi indicati in euro 259.857,00 ed euro 32.901,00, rinviando a una perizia di parte. Le amministrazioni si sono costituite senza articolare difese iniziali; hanno poi depositato memoria. Il ricorrente ha replicato. La domanda è stata esaminata sotto il profilo della prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno, senza necessità di decidere sulla colpa dell'amministrazione o sul nesso causale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria perché il lucro cessante era soltanto affermato e non provato. La responsabilità per danni è soggetta al principio dispositivo pieno e all'onere probatorio gravante sulla parte, senza il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento: il ricorrente non ha prodotto documenti idonei a dimostrare né la diminuzione effettiva del fatturato e del reddito né la situazione economico-finanziaria dell'impresa prima dell'interdittiva. La perizia di parte, priva dell'indice dei documenti esaminati e non accompagnata dai documenti richiamati, non è stata ritenuta prova sufficiente. È stata inoltre negata la CTU richiesta, poiché avrebbe avuto carattere esplorativo e non poteva supplire alle carenze di allegazione e prova; in assenza della documentazione aziendale, sarebbe stata anche inidonea a ricostruire i pregiudizi. Il Collegio ha quindi prescisso dall'accertamento della colpa e del nesso causale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.
Nell'azione risarcitoria il metodo acquisitivo proprio dell'impugnazione non opera: la parte deve provare i fatti costitutivi del danno, secondo il principio dispositivo e il criterio di vicinanza della prova.
nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.
L'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria grava sulla parte che agisce, in particolare per gli elementi di danno che rientrano nella sua disponibilità documentale.
Ne consegue che, da un lato, non è consentita “la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., (che) è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno”
La liquidazione equitativa può intervenire solo quando sia impossibile o estremamente difficile provare con precisione il quantum; non sostituisce la prova dell'esistenza del danno.
Massime di principio
- Nell'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo applicabile all'azione di annullamento; il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della pretesa secondo il criterio della vicinanza della prova.
- La liquidazione equitativa del danno è consentita soltanto quando sia impossibile o estremamente difficile provarne precisamente l'ammontare e non può supplire alla mancata dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per esonerare la parte dall'allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, né per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi non documentati. Anche una consulenza percipiente presuppone che la parte deduca almeno i fatti e gli elementi specifici sui quali fonda il diritto.
- Quando il lucro cessante di un'impresa è dedotto come diminuzione di fatturato o reddito, la pretesa deve essere supportata da documentazione idonea a consentire il confronto tra la situazione economico-finanziaria precedente e quella successiva all'evento dedotto; una perizia di parte priva dei documenti sottostanti non è, da sola, prova sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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