Cassazione Penale, Sentenza n. 18923/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Cipriani in stato di libertà. Il ricorrente era condannato per detenzione a fini di spaccio commessa nel 2017 (sentenza di Corte d'appello del 29/03/2018, passata in giudicato 08/03/2019), con residuo pena inizialmente pari ad anni 3, mesi 8 e giorni 19, poi rideterminata in anni 2 e 10 mesi e multa di 14.000,00 euro. Il motivo di cassazione denunciato era violazione dell'art. 47, comma 2‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e, in termini processuali, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: il Tribunale non avrebbe acquisito la relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, indispensabile trattandosi di istanza presentata da soggetto in stato di libertà; si sarebbe invece basato principalmente su informazioni negative della Polizia di Stato e non avrebbe valutato adeguatamente il tempo trascorso dal reato, la condotta post‑reato, la disponibilità di residenza presso familiari e la situazione lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non sia obbligato ad acquisire la relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna quando le risultanze documentali già emergenti nel fascicolo siano manifestamente indicative dell'inidoneità della misura richiesta. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivatamente respinto l'affidamento in prova sulla base di una serie di elementi: pregresso carico pendente e precedente condanna per reati analoghi (con conferma in appello), mancanza di una stabile e lecita occupazione lavorativa, informazioni negative della Polizia di Stato che collegavano il ricorrente ad un'associazione dedita al narcotraffico e, soprattutto, l'inidoneità del domicilio indicato (alloggio ATER illegittimamente occupato). La Corte ha ritenuto decisivo il carattere non effettivo e non verificabile del domicilio, che impedisce il necessario controllo e sostegno del servizio sociale, e ha confermato l'ordinanza impugnata come giuridicamente corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 7 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sospensione dell'esecutività di atti del tribunale di sorveglianza impugnati; richiamata a titolo di contesto procedurale per l'istanza di sospensione dedotta dal ricorrente
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'art. 47 regola l'affidamento in prova e il ruolo del servizio sociale. La Corte ha interpretato che, se le risultanze documentali mostrano l'inidoneità della misura, il tribunale non è obbligato a compiere accertamenti ulteriori (come acquisire una relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna) quando il domicilio non è effettivo o la situazione rende manifesto l'impedimento all'effettività della misura
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva invocato vizio di motivazione ai sensi di questo articolo, ma la Corte ha ritenuto il motivo non confrontarsi adeguatamente con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e al mancato riconoscimento di elementi di particolare gravità che possano esonerare dalla condanna al pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la richiesta di affidamento in prova è proposta da un soggetto in stato di libertà, il tribunale di sorveglianza non è sempre obbligato ad acquisire una relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna: tale acquisizione è necessaria solo se la mancata acquisizione comporta l'assenza di elementi imprescindibili per una valutazione completa.
- La mancanza di una stabile, reale e verificabile residenza può essere motivo decisivo per il rigetto dell'affidamento in prova, perché ostacola il controllo e il sostegno continui da parte del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza.
- Informazioni negative da parte della Polizia di Stato e la presenza di precedenti/condanne per reati analoghi sono elementi che, se documentati, possono legittimamente fondare il diniego della misura alternativa.
- La prova della disponibilità di alloggi presso familiari o della semplice dichiarazione di una residenza non sostituisce la necessità che il domicilio sia effettivo e verificabile; il richiedente ha l'onere di fornire elementi concreti e verificabili.
- In sede di cassazione il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della decisione impugnata; ragionamenti generici o richiami a documentazione non acquisita non sono sufficienti a superare il giudizio di inammissibilità.
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