Cassazione Civile, Ordinanza n. 15887/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un invito al pagamento emesso dalla Segreteria amministrativa del Consiglio di Stato per omesso versamento del contributo unificato. Il destinatario dell'atto propose ricorso davanti al giudice tributario, ma la CTP lo dichiarò inammissibile per tardività; la CTR del Lazio respinse poi l'appello, ritenendo che l'atto di gravame non contenesse specifiche censure contro la sentenza di primo grado e che si limitasse a riproporre le doglianze già disattese. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò la nullità della sentenza d'appello per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto conteneva censure specifiche e non generiche; con il secondo denunciò omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'erroneità della statuizione di tardività del ricorso introduttivo, deducendo che il termine di sessanta giorni scadeva di domenica e quindi era prorogato al giorno successivo, coincidente con la data di proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'appello conteneva doglianze specifiche idonee a soddisfare l'onere di specificità, perché contrapponeva argomentazioni alle ragioni poste a base della decisione di primo grado. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, rilevando che il termine di sessanta giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992 scadeva di domenica e si prorogava al giorno successivo, con conseguente tempestività del ricorso originario. Per economia processuale, la Corte ha deciso nel merito sul profilo di tempestività e, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel caso richiamato nel ricorso.
termine di sessanta giorni
Il termine per proporre il ricorso tributario è di sessanta giorni e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
art. 111, comma 2, Cost.
ragionevole durata del processo
Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale che consentono, in presenza di certe condizioni, la decisione nel merito da parte della Cassazione.
lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando la questione sia definibile in diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'appello è specifico quando, pur riproponendo questioni già dedotte in primo grado, si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e vi contrappone argomentazioni idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico; la mera riproposizione non comporta di per sé inammissibilità se l'atto contiene una critica puntuale della decisione.
- L'onere di specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né una dissociazione formale dai motivi già esposti, purché la parte soccombente manifesti un dissenso argomentato sulla decisione impugnata nella sua interezza.
- Quando la Corte di cassazione riscontra l'omessa pronuncia su un motivo di appello, può evitare il rinvio e decidere nel merito se la questione di diritto è definibile immediatamente e la soluzione positiva del motivo porterebbe comunque alla conferma del dispositivo, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
- Il termine per impugnare o proporre ricorso in materia tributaria, se scade in giorno festivo, si proroga automaticamente al primo giorno successivo non festivo; la verifica della tempestività può essere compiuta sulla base delle date già risultanti dalla sentenza impugnata.
- Il giudice dell'impugnazione non può dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità quando dall'atto emergano puntuali critiche alla ratio decidendi di primo grado e la doglianza investa effettivamente il nucleo della decisione.
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