Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata è stata condannata per il delitto di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., per essersi introdotta nel giardino di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, aver scavalcato il muro perimetrale e, previa rottura con forbici delle fascette che fissavano una foto-trappola alla recinzione, essersi impossessata dell'oggetto. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) errata qualificazione del fatto e illegittimo riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che la recisione delle fascette non avrebbe determinato un danno stabile né compromesso la funzione della foto-trappola; (ii) violazione di norme procedurali in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; (iii) mancata assunzione di prova decisiva (omessa acquisizione della sentenza n. 579/2023 del Tribunale di La Spezia, che avrebbe posto incertezza sulla proprietà dell'area).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione nel delitto di cui all'art. 624-bis, essendo il giardino parte della privata dimora in cui si svolgono atti della vita privata e non accessibile a terzi senza consenso, con irrilevanza della controversia sulla titolarità formale della proprietà. Ha confermato l'aggravante della violenza sulle cose, statuendo che la recisione delle fascette costituiva un intervento sul mezzo di protezione della res e manifestava la volontà di separare la protezione dal bene per agevolarne la sottrazione. I motivi processuali (art. 603 e mancata acquisizione della sentenza) sono stati ritenuti infondati o inammissibili: i documenti potevano essere prodotti in primo grado e la Corte d'appello ha correttamente deciso di giudicare sullo stato degli atti. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma tutela la privata dimora e comprende anche le pertinenze (es. giardino) usate in modo non occasionale per la vita privata; la qualificazione del reato non dipende dall'effettiva titolarità catastale o proprietaria del terreno, ma dalla natura pertinenziale e dall'uso riservato del luogo
aggravante "violenza sulle cose"
Per l'aggravante non è necessario che la violenza sia esercitata direttamente sulla res oggetto di furto: è sufficiente che venga esercitata sullo strumento materiale (es. fascette, dispositivi antitaccheggio) apposto per la protezione della cosa, quando la loro rimozione neutralizza la funzione protettiva
comma 1 e comma 2 (richiamato anche comma 3 nella censura)
La Corte d'appello può decidere allo stato degli atti se la prova poteva essere prodotta in primo grado; l'acquisizione d'ufficio di documenti non è dovuta quando la parte non abbia giustificato l'impossibilità di produrli nel primo giudizio o la sopravvenienza della prova
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come regola formale per la presentazione dei motivi di ricorso in cassazione (disciplina la forma del ricorso e indicazione dei motivi)
La censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva è valutata alla luce dei requisiti di rilevanza e ammissibilità; l'omessa acquisizione di un provvedimento precedente è irrilevante se la questione che esso avrebbe dovuto chiarire non incide sulla corretta qualificazione giuridica del fatto
Massime di principio
- La nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis comprende le pertinenze non occasionalmente destinate alla vita privata (es. giardino), indipendentemente da eventuali contestazioni formali di proprietà
- L'aggravante della "violenza sulle cose" si applica anche quando l'agente danneggia o rimuove dispositivi o strumenti di protezione della res (anche se temporanei), poiché la loro rimozione neutralizza la funzione protettiva e facilita la sottrazione
- In appello non è sufficiente richiedere acquisizioni documentali che potevano essere proposte in primo grado senza giustificare la sopravvenienza o l'impossibilità: il giudice d'appello può decidere sullo stato degli atti in base all'art. 603 cod. proc. pen.
- La contestazione della titolarità formale del suolo non impedisce, di per sé, l'applicazione della tutela prevista per la privata dimora se da elementi di fatto emerge l'uso riservato e pertinenziale del luogo
- Le impugnazioni basate su questioni processuali relative all'ammissione di prove richiedono dimostrazione che la prova non fosse producibile in primo grado per cause sopravvenute o per ingiustificato diniego del giudice di primo grado
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