Cassazione Penale, Sentenza n. 1140/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: si censura la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui avrebbe omesso di valutare correttamente le risultanze istruttorie (documenti e testimonianze) e, di conseguenza, avrebbe erroneamente individuato nel ricorrente l'amministratore responsabile dei delitti di bancarotta documentale e distrattiva. La difesa sosteneva che Bellanca fosse mero amministratore formale ("testa di legno") e non l'effettivo gestore, ma non avrebbe indicato elementi probatori idonei a sostenere tale tesi (es. identificazione dell'amministratore di fatto, impugnazione per falso della delibera, spiegazione del ruolo ricoperto per quattro anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, in gran parte, inammissibile perché le censure attengono a valutazioni di merito e a una rilettura alternativa dei fatti e delle prove non sindacabili in sede di legittimità. Tuttavia ha annullato parzialmente la pronuncia impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n. 122/2018 che ha dichiarato incostituzionale la previsione di durata fissa di dieci anni dell'art. 216 L. Fall. La Corte ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché determini la durata delle pene accessorie conformemente all'art. 133 c.p. (valutando gravità del fatto e capacità a delinquere). Per il resto la sentenza di merito è stata confermata e le condanne sono rimaste valide.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso: Cassazione ha ritenuto le censure in gran parte non proponibili in sede di legittimità perché consistenti in valutazioni di merito e in una mera rivalutazione delle prove, senza indicare vizi specifici di diritto o lacune logiche apprezzabili in sede di legittimità.
art. 216 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizic di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" (parte dichiarata incostituzionale)
La previsione della durata fissa di dieci anni è stata ritenuta incostituzionale; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie che non può più essere ritenuta automaticamente pari a dieci anni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 122/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 216 L.Fall. che fissava automaticamente la durata delle misure accessorie in dieci anni, imponendo che la durata sia determinata caso per caso fino a dieci anni.
Norma richiamata per la determinazione della durata delle pene accessorie: il giudice di merito dovrà valutare i parametri (gravità del fatto, personalità e capacità a delinquere) per fissare la durata entro il massimo di legge.
artt. 3 e 27 Cost.
Articoli della Costituzione cui la Corte costituzionale ha fatto riferimento per dichiarare l'illegittimità dell'automatismo della durata delle pene accessorie (principi di uguaglianza e funzione rieducativa della pena).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che si limitano a una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono coerenti e si richiamano reciprocamente, la Cassazione considera le due decisioni come un unico corpo argomentativo, rendendo più difficile il sindacato di legittimità.
- Per contestare efficacemente la qualifica di amministratore di diritto come mera "testa di legno" è necessario produrre elementi specifici e concreti (es.: indicazione dell'amministratore di fatto, prove di falsità della delibera, elementi che giustifichino l'apparente inattività), altrimenti l'asserzione rimane mera deduzione non rilevante in Cassazione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 122/2018, le pene accessorie previste dall'art. 216 L.Fall. non devono più essere automaticamente applicate per dieci anni: il giudice di merito deve valutare e motivare la durata entro il limite massimo previsto.
- Se la sentenza di merito si limita a richiamare l'art. 216 L.Fall. senza specificare la durata delle pene accessorie, la Cassazione può annullare la determinazione della durata e rinviare per nuovo esame ai sensi dell'art. 133 c.p.
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