Cassazione Penale, Ordinanza n. 21431/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato al quale il Tribunale aveva applicato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno, due mesi di reclusione e 2.400 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso lamentava che il giudice non avesse dato conto dell'eventuale ricorrenza di una causa ostativa alla punibilità, ma non deduceva censure rientranti nei limiti dell'impugnazione ammessa contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse il profilo motivazionale della decisione e quindi fosse estranea ai motivi tassativamente deducibili contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza non riguardava infatti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il provvedimento impugnato; il caso conferma che il ricorso avverso tale decisione è soggetto a limiti speciali.
consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
I motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non comprendono censure sulla motivazione, salvo che si traducano in uno dei vizi espressamente consentiti.
causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La mera deduzione astratta dell'eventuale applicabilità dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non è ricondotta a uno dei motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce il titolo di reato per il quale è stata applicata la pena concordata.
introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha inserito l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano genericamente la motivazione della decisione.
- La deduzione della possibile sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente sufficiente a fondare il ricorso contro il patteggiamento se non è prospettata attraverso uno dei vizi tassativi consentiti dalla legge.
- La verifica di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento richiede di controllare se la doglianza attenga alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ogni altra censura è preclusa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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