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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15649/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure fossero tutte riconducibili a vizi motivazionali non deducibili nel caso di sentenza d'appello resa su reato di competenza del giudice di pace.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice di pace per lesioni personali. Dal testo emerge che tutti i motivi dedotti, pur formalmente articolati in più censure, si risolvevano nella denuncia di vizi di motivazione. La difesa ha anche depositato due memorie, ritenute però non idonee a superare la causa di inammissibilità. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di appello pronunciate in reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    indica il reato per cui è stata confermata la condanna, cioè lesioni personali.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    richiamato, insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., quale base normativa del limite all'ammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione; un ricorso fondato esclusivamente su tale censura è inammissibile.
  • La mera riproposizione di doglianze motivazionali, anche se articolate in più motivi o accompagnate da memorie difensive, non è sufficiente a superare la causa di inammissibilità quando il sindacato di legittimità è legislativamente limitato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni normative di deducibilità dei motivi, la Corte dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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