Cassazione Civile, Ordinanza n. 29924/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una rivendicazione su un'area cortilizia contigua a immobili condominiali. In primo grado un soggetto aveva chiesto l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà dell'area e l'inibitoria di ogni molestia; la società convenuta aveva proposto domande riconvenzionali sostenendo di aver acquistato l'area con il proprio appartamento, in subordine di averla usucapita, e ulteriormente chiedendo l'accertamento o la costituzione di una servitù di passaggio. Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea e rigettato le riconvenzionali. In appello la società aveva ribadito le proprie difese, deducendo anche che l'area dovesse qualificarsi come pertinenza e insistendo sulla servitù per destinazione del padre di famiglia, sull'usucapione della servitù e, in via subordinata, sulla servitù coattiva. La Corte d'appello aveva però ritenuto nuove e quindi inammissibili la qualificazione come pertinenza e la domanda di servitù per destinazione del padre di famiglia, aveva escluso la prova dell'usucapione ventennale del bene e aveva reputato inutilizzabile una consulenza prodotta solo in appello. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato, in sintesi, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. per l'inammissibilità delle questioni di pertinenza e di destinazione del padre di famiglia; degli artt. 1362, 1367 e 1369 c.c. per l'interpretazione dei titoli; dell'art. 1061 c.c. per il mancato riconoscimento dell'usucapione della servitù; dell'art. 1051 c.c. per il rigetto della servitù coattiva; e dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità della produzione della consulenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, affermando che non costituivano domande o eccezioni nuove ma soltanto nuove qualificazioni giuridiche o integrazioni difensive basate sui medesimi fatti già allegati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo sono stati dichiarati assorbiti; il sesto motivo è stato rigettato perché la censura non colpiva tutte le rationes decidendi poste a base della dichiarazione di inutilizzabilità della consulenza, restando intangibile la ratio non specificamente censurata.
Norme richiamate
In appello non è preclusa la mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già dedotti; la novità rilevante riguarda l'introduzione di fatti o domande diverse, non di argomenti giuridici nuovi.
Nel rito applicabile richiamato dalla Corte, è consentita la deduzione di argomenti giuridici diversi a sostegno della medesima pretesa, purché non si alteri il fatto costitutivo della domanda.
La norma riguarda domande ed eccezioni non accolte e non riproposte, non impedisce al giudice di appello di valorizzare elementi di prova già acquisiti ma non adeguatamente considerati dal primo giudice.
È richiamato come parametro di interpretazione dei titoli di provenienza, ma la sua applicazione concreta resta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
È richiamato in tema di interpretazione dei titoli contrattuali, ma senza una statuizione finale autonoma nel dispositivo di legittimità.
È richiamato in tema di interpretazione dei titoli contrattuali, ma senza una statuizione finale autonoma nel dispositivo di legittimità.
È richiamato con riferimento all'usucapione delle servitù, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
È richiamato con riferimento alla servitù coattiva di passaggio, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- In appello la parte può modificare o precisare la qualificazione giuridica dei fatti già allegati senza incorrere in domanda nuova, purché il petitum e la causa petendi sostanziale restino immutati.
- La qualificazione giuridica del rapporto spetta al giudice: quando i fatti storici non mutano, il riferimento a una diversa figura giuridica non integra eccezione nuova in senso stretto.
- Nel giudizio di rivendicazione o di accertamento di diritti reali, la deduzione di un titolo diverso o ulteriore a sostegno del medesimo diritto non costituisce necessariamente domanda nuova, ma può rappresentare una mera integrazione difensiva o probatoria.
- Ai fini dell'impugnazione per cassazione, se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende intangibile quella parte della decisione.
- La produzione di nuovi documenti o elaborati in appello va valutata anche sotto il profilo della loro concreta utilizzabilità e pertinenza rispetto al giudizio, oltre che sotto il profilo della novità processuale.
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