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Parere

Parere n. 91/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 19 maggio 2020, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202401033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

ESTINZIONE

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, contestando la valutazione del requisito reddituale. Ha dedotto che, considerando anche i redditi del coniuge, i redditi familiari relativi agli anni 2016 e 2017 avrebbero raggiunto rispettivamente euro 23.145,00 ed euro 29.010,00, mentre per il 2018 il coniuge avrebbe percepito euro 14.600,00. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero ha riaperto l’istruttoria e ha successivamente adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto che, a seguito della riapertura dell’istruttoria, il Ministero dell’interno ha adottato e notificato alla ricorrente il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Poiché la ricorrente ha così conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso, il Collegio ha ritenuto cessata la materia del contendere, distinguendo tale situazione dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altra condotta, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone un risultato integralmente satisfattivo ottenuto per effetto dell’azione successiva dell’amministrazione, mentre la seconda deriva dall’inutilità della decisione o dalla perdita dell’interesse senza necessariamente conseguire il bene della vita richiesto.
  • Nel ricorso straordinario, il rilascio del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente durante il procedimento determina la cessazione della materia del contendere quando tale provvedimento realizza integralmente l’interesse dedotto.

Impugnazione del diniego di cittadinanza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina contro il Ministero dell’interno avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per carenza del requisito reddituale.

Motivi del ricorso

La ricorrente, coniugata e con figli a carico, ha contestato la valutazione ministeriale del requisito reddituale, sostenendo che dovessero essere considerati anche i redditi del coniuge. In particolare, ha indicato:

  • per il 2016, un reddito personale di euro 13.250,00 e un reddito del coniuge di euro 9.895,00, per un totale familiare di euro 23.145,00;
  • per il 2017, redditi personali e del coniuge rispettivamente pari a euro 19.015,00 ed euro 9.995,00, per un totale di circa euro 29.010,00;
  • per il 2018, un reddito del coniuge pari a euro 14.600,00.

Sopravvenienze nel procedimento

Nella relazione istruttoria del 19 luglio 2024, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi prodotti con il ricorso. All’esito del riesame, il Ministero ha adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato alla ricorrente il 10 luglio 2024.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito con l’impugnazione. Ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio secondo cui la prima si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale decisione diviene sostanzialmente inutile o quando l’interesse alla pronuncia viene meno per altre ragioni.

Nel caso concreto, la riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza hanno pienamente soddisfatto la pretesa della ricorrente. Non residuando quindi una controversia sostanziale da decidere, la Sezione ha espresso il parere per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Esito

Il parere conclude per la cessazione della materia del contendere. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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