Cassazione Civile, Ordinanza n. 01788/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di alcuni terreni e fabbricati rustici da parte di un soggetto, poi convenuto dal confinante che assumeva di avere i requisiti per esercitare il riscatto agrario. In primo grado la domanda di riscatto fu accolta solo in parte; in appello il diritto di riscatto fu ulteriormente ristretto a un solo terreno. Il ricorrente per cassazione censura anzitutto l'accertamento della Corte territoriale sulla titolarità, in capo al riscattante, del requisito soggettivo di coltivatore diretto e sulla sua detenzione/coltivazione personale dei fondi, sostenendo che l'attività agricola sarebbe stata in realtà svolta dalla società semplice familiare e non dal singolo attore. Deduce inoltre violazione delle norme sul riscatto agrario e sull'onere della prova, assumendo che fosse l'attore a dover dimostrare tutti i presupposti del diritto, non già il convenuto l'esistenza di un contratto riferibile alla società. Con altri motivi contesta la sussistenza della capacità lavorativa del riscattante e del suo nucleo familiare, nonché la ricorrenza di un affitto agrario ostativo al riscatto, assumendo che il contratto di affitto con il terzo coltivatore fosse esistente e che la rinuncia alla prelazione non eliminasse il rapporto di affitto. Con l'ultimo motivo contesta il rigetto della domanda verso la venditrice, sostenendo di avere diritto al rimborso delle spese di compravendita e al risarcimento del danno per l'effetto del riscatto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. I primi sette motivi sono giudicati, per più profili, inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque infondati, poiché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il riscattante agiva personalmente quale coltivatore diretto, che non vi era prova di un contratto che riferisse alla società l'esercizio dell'attività agricola, che la capacità lavorativa del nucleo familiare era sufficiente e che il fondo era in concreto privo di un insediamento stabile e continuativo dell'affittuario, il quale peraltro aveva rinunciato alla prelazione. L'ottavo motivo è respinto perché, in caso di riscatto agrario, il compratore può chiedere al venditore il risarcimento del danno secondo le regole dell'evizione, ma non il rimborso del prezzo, che grava sul retraente; inoltre, nel caso concreto, non è stata provata una condotta dolosa o colposa della venditrice né un danno specificamente allegato e dimostrato. La Corte condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova rivalutazione del merito o dei fatti di causa, specie quando la censura si risolve nella contestazione dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
L'onere della prova dei presupposti per il riscatto grava su chi lo invoca; tuttavia, nel caso concreto, la censura è respinta perché il ricorrente pretendeva una diversa lettura degli accertamenti di fatto.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
È richiamato quale norma sulla prelazione/riscatto agrario; la Corte ne ribadisce l'applicazione nei limiti dei presupposti di legge accertati in fatto.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
Il diritto di prelazione/riscatto del confinante è tassativo e richiede la coincidenza tra titolarità del fondo ed esercizio dell'attività agricola; non si applica quando l'attività sia riferibile a un distinto centro di imputazione giuridica.
art. 2, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
È richiamato come parametro per la qualifica soggettiva rilevante in materia agraria; la Corte lo applica coerentemente con l'accertamento del coltivatore diretto in capo alla persona fisica.
art. 31 L. 26 maggio 1965, n. 590
È richiamato in relazione alla capacità lavorativa del riscattante e del nucleo familiare, ritenuta in concreto sussistente sulla base degli accertamenti di merito.
Il compratore che subisce il riscatto può agire verso il venditore per il risarcimento del danno secondo la disciplina dell'evizione, ma non per il rimborso del prezzo, dovuto invece dal retraente.
Richiamato dalla giurisprudenza applicata dalla Corte quale base della garanzia per evizione in favore del compratore evinto dal riscatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una decisione di merito non può, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- In materia di riscatto agrario, il soggetto che agisce deve dimostrare i presupposti di legge della propria legittimazione; tuttavia, la censura è infondata se il giudice di merito ha già accertato in fatto la sussistenza della coltivazione personale e della qualità di coltivatore diretto.
- Il diritto di prelazione e di riscatto agrario ha carattere tassativo e presuppone la coincidenza tra titolarità del fondo e esercizio dell'attività agricola da parte del soggetto che invoca il diritto; se l'attività è imputabile a una società distinta, il diritto non spetta al socio in quanto tale.
- La presenza di un contratto di affitto sul fondo non osta automaticamente al riscatto del confinante se, in fatto, non è provato un insediamento stabile e continuativo dell'affittuario o se l'affittuario ha rinunciato alla prelazione in modo tale da escludere l'assetto di interessi protetto dalla legge.
- In caso di riscatto agrario, l'acquirente evinto può rivalersi sul venditore solo secondo le regole della garanzia per evizione per il danno effettivamente provato; il prezzo acquistato deve essere restituito dal retraente, non dal venditore.
- Per ottenere il risarcimento del danno dal venditore non basta allegare l'effetto pregiudizievole del riscatto: occorre anche provare una condotta dolosa o colposa del venditore e il relativo danno, secondo gli ordinari criteri di allegazione e prova.
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