Sentenza del 16/05/2019 n. 13132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato diciassette sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia relative ad avvisi di accertamento per tasse automobilistiche regionali dell'anno 2010. Ha sostenuto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 99/2009, il soggetto passivo della tassa sui veicoli concessi in leasing fosse esclusivamente l'utilizzatore e non anche la società di leasing proprietaria, chiedendo quindi l'annullamento degli avvisi. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché tutte le controversie riguardavano la medesima questione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato le sentenze impugnate e deciso direttamente nel merito, annullando tutti gli avvisi di accertamento contestati. Ha ritenuto che, per i periodi di imposta interessati, il soggetto obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo in leasing, salvo il caso in cui la società concedente avesse effettuato il pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori secondo le modalità stabilite dall'ente competente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la Regione Lombardia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
Sono soggetti passivi della tassa i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
La disciplina originaria individuava principalmente nel proprietario risultante dai registri automobilistici il soggetto tenuto al pagamento della tassa.
L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, commi 1 e 2
Le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute.
La modifica ha incluso l'utilizzatore in leasing tra i soggetti rilevanti, ma, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte alla luce degli interventi successivi, ha previsto come obbligato ordinario esclusivamente l'utilizzatore, lasciando alla società di leasing un eventuale ruolo di pagamento cumulativo.
L. 6 agosto 2015, n. 125, art. 9-bis, commi 9-bis e 9-ter
In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo se abbia provveduto al pagamento cumulativo.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, è stata applicata retroattivamente al periodo controverso, escludendo la responsabilità ordinaria della società concedente.
D.L. n. 113/2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito dalla L. n. 160/2016
A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.
L'abrogazione della precedente norma interpretativa non è stata intesa come reintroduzione della responsabilità del concedente per il periodo precedente; la disciplina è stata letta in modo da evitare un'incoerente frattura normativa.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito, annullando gli avvisi di accertamento.
La presunzione generale di solidarietà tra coobbligati è stata considerata nel dibattito interpretativo, ma non applicata nel caso concreto alla società di leasing, essendo stato escluso che essa fosse ordinariamente soggetto passivo.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche relative a veicoli concessi in locazione finanziaria, l'obbligato principale è normalmente l'utilizzatore, non la società di leasing proprietaria.
- La società di leasing può essere chiamata a rispondere del pagamento solo se ha scelto o accettato di effettuare il versamento cumulativo in luogo degli utilizzatori secondo le modalità previste dall'ente competente.
- Gli avvisi di accertamento notificati alla sola società concedente per periodi coperti dalla disciplina interpretata dalla sentenza possono essere illegittimi, se non ricorre l'ipotesi del pagamento cumulativo.
- Quando più controversie tra le stesse parti dipendono dalla medesima questione giuridica, può essere ammesso un ricorso cumulativo, anche se gli avvisi o i rapporti tributari sono formalmente distinti.
- In presenza di modifiche legislative successive, le norme dichiaratamente interpretative possono incidere retroattivamente sui periodi precedenti, mentre l'abrogazione successiva non comporta necessariamente la riapertura dell'incertezza normativa già risolta.
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