Cassazione Penale, Ordinanza n. 08538/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP di Livorno, emessa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, era stata applicata all'imputato la pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 355,00 di multa, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. In sede di legittimità l'imputato, tramite difensore, ha dedotto l'insufficienza della motivazione nella parte in cui il giudice di merito aveva escluso i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte rileva che il ricorso contro sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017 è inammissibile quando i motivi sono dedotti per indeducibilità o manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, la motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta adeguata perché il giudice aveva escluso il proscioglimento sulla base di un quadro probatorio dal quale emergevano plurimi elementi di responsabilità, tra cui il reclutamento e l'impiego di 24 cittadini extracomunitari in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
Norme richiamate
richiama la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime di impugnazione richiamato dalla Corte.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro sentenza di patteggiamento per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi.
prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi indicati dalla norma, come nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. con motivi indeducibili o manifestamente infondati.
giustifica la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
disciplina il proscioglimento immediato; nel caso concreto la Corte ritiene corretta l'esclusione dei relativi presupposti da parte del giudice di merito.
art. 163 c.p.
richiamato per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
indica il reato oggetto dell'applicazione della pena, relativo allo sfruttamento del lavoro e all'intermediazione illecita.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è soggetto a un controllo particolarmente ristretto e può essere dichiarato inammissibile quando i motivi attengono a profili non deducibili o risultano manifestamente infondati.
- In sede di patteggiamento, il giudice deve comunque verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tuttavia la motivazione è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, degli elementi probatori che escludono l'evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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