Cassazione Penale, Sentenza n. 9963/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata, deducendo: 1) vizio di motivazione e incertezza probatoria perché l'attribuzione si fonda sull'impronta papillare rinvenuta sul furgone e contestando la conservazione e il repertamento dei reperti; 2) vizio di motivazione per la presunta inattendibilità e le contraddizioni dei testi oculari (diverse versioni sul numero dei rapinatori, sulle armi e sull'accento dei malfattori); 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) eccessiva severità nella determinazione della pena e illegittimo discostamento dal minimo edittale per valorizzare elementi che costituirebbero le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze consistono in censure di fatto che chiedono una rivalutazione delle prove, compito non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato la corrispondenza perfetta dell'impronta papillare rilevata sul furgone con quella dell'imputato e l'assenza di una spiegazione alternativa fornita dal ricorrente; ha qualificato come generiche e congetturali le contestazioni sul repertamento e sulle discrepanze dei testi oculari. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena (in misura inferiore alla media edittale) come congrue. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attività di evidenziazione e fissazione delle tracce rientra nelle attività di assicurazione delle fonti di prova che la polizia giudiziaria deve compiere anche dopo la comunicazione della notizia di reato; le operazioni di repertamento contestate devono essere specificamente dimostrate nella loro irregolarità per inficiare la prova
Norma rilevante ai fini dell'apprezzamento delle circostanze attenuanti/aggiornamento della personalità del reo; la Corte ha valutato le concrete modalità del reato e la mancanza di collaborazione per negare le attenuanti generiche
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della misura, valutando modalità del fatto e personalità del condannato e potendo quindi discostarsi dal minimo edittale
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione complessiva delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- Un'impronta papillare adeguatamente identificata costituisce prova di forte valenza probatoria; spetta al soggetto cui l'impronta è attribuita fornire una spiegazione alternativa credibile per sviare quella prova
- Le censure generiche sul reperimento o sulla conservazione dei reperti, prive di specifiche e circostanziate indicazioni di irregolarità, non sono idonee ad inficiare la prova
- Contraddizioni tra testi oculari possono essere non decisive se sussistono altre prove idonee e una motivazione del giudice di merito che ne valuta l'attendibilità; è necessario che la difesa evidenzi in modo preciso le incongruenze rilevanti
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere motivata dalla gravità delle modalità del reato e dalla mancata collaborazione con le indagini; la determinazione della pena, se congruamente motivata e non manifestamente illogica, è incensurabile in Cassazione
- La scelta del rito (es. abbreviato) può incidere sulla sanatoria di eventuali nullità procedurali e ridurre le argomentazioni difensive basate su vizi processuali
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