Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29585/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva su due censure: 1) nullità processuale per violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, 180 cod. proc. pen., dovuta alla difformità tra l'orario di udienza indicato nel verbale (ore 12:30) e il provvedimento organizzativo pubblicato dal Presidente della Sezione penale (ore 14:30), che aveva creato un legittimo affidamento della difesa e comportato la trattazione dell'udienza in assenza del difensore di fiducia; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 217 e 224 legge fallimentare, art. 163 cod. pen., art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per la lesione del diritto di difesa cagionata dall'assenza del difensore di fiducia alla udienza, dovuta al legittimo affidamento sul diverso orario comunicato dall'atto organizzativo diffuso tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per tale ragione la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il prosieguo del procedimento. Le censure di merito relative alla valutazione dell'elemento soggettivo e alla sospensione condizionale della pena non sono state esaminate nel merito, essendo prevalsa la decisione sulla nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    nullità per violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che la trattazione dell'udienza in assenza del difensore di fiducia, determinata dal differente orario indicato in un provvedimento organizzativo, integri la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) perché ha leso il diritto di difesa

  • art. 179 cod. proc. pen.

    nullità e relative conseguenze

    Norma richiamata nell'ambito delle censure sulla nullità; pertinente al regime delle nullità processuali, pur non essendo decisiva rispetto all'art. 178 lett. c) applicato

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata come parte del quadro normativo sulle nullità processuali; la pronuncia si è concentrata sull'art. 178 lett. c)

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c), b) ed e)

    gravi motivi di impugnazione

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (violazione di norme processuali), lett. b) ed e) (vizio di motivazione e errata valutazione delle prove). La Corte ha accolto la doglianza processuale ai sensi della lett. c)

  • art. 217 legge fallimentare

    delitto di bancarotta semplice

    Articolo richiamato per la qualificazione del reato contestato; la pronuncia di annullamento per nullità non ha esaminato ulteriormente la valutazione della responsabilità su questo capo

  • art. 224 legge fallimentare

    aggravanti o disposizioni connesse alla bancarotta

    Richiamato insieme all'art. 217 per definire la fattispecie contestata; non è stato deciso nel merito a causa dell'annullamento processuale

  • art. 163 cod. pen.

    elemento soggettivo del reato

    Citato nella censura relativa alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito di tale questione essendo intervenuta per vizi procedurali

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    motivazione della sentenza di primo grado

    Riferimento nella doglianza sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; non è stato esaminato in virtù dell'accoglimento della nullità processuale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di ammissibilità dei motivi

    Norma che disciplina i limiti della motivazione del ricorso; richiamata per delimitare i motivi dedotti in cassazione

Massime di principio

  • Un provvedimento organizzativo comunicato ufficialmente (es. dal Presidente di Sezione o tramite l'Ordine degli Avvocati) può creare un legittimo affidamento della difesa sull'orario di udienza; la sua difformità rispetto al verbale può integrare una lesione del diritto di difesa
  • La presentazione di memorie scritte non sempre supplisce alla necessità della trattazione orale: il diritto alla discussione orale permane specialmente quando la difesa possa integrare o modificare le argomentazioni alla luce della requisitoria del pubblico ministero
  • Le nullità che incidono sul diritto fondamentale alla difesa sono spesso insanabili e possono comportare l'annullamento senza rinvio delle sentenze, con rimessione degli atti al giudice di merito per il prosieguo
  • Se una nullità procedurale viene rilevata e dedotta tempestivamente, la Corte di cassazione può pronunciarsi accogliendo il ricorso e disporre la trasmissione per la rinnovazione del giudizio; di conseguenza le questioni di merito rimangono da ri-valutare dal giudice di rinvio
  • Nelle impugnazioni è opportuno contestare separatamente profili procedurali e profili di merito: l'accoglimento del primo può avere effetto preclusivo sull'esame dei secondi, che pertanto andranno riproposti innanzi al giudice del rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.