Cassazione Penale, Sentenza n. 27970/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per falso in bilancio (art. 2621 c.p.) relativo ai bilanci al 31/12/2014 e 31/12/2015 (reato riferito al 2013 dichiarato prescritto). L'imputato contestava che la sopravvenienza attiva iscritta per euro 1.224.489 derivasse da una sentenza tributaria passata in giudicato e/o dallo sgravio disposto dall'Amministrazione finanziaria, sostenendo altresì la propria buona fede (rassicurazioni di consulenti e pagamento di parcella condizionata) e censurando la legittimazione e le modalità di costituzione delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la falsità delle appostazioni contabili: la sopravvenienza attiva iscritta nel bilancio 2013 era presentata come derivante da una sentenza passata in giudicato ma tale passaggio in giudicato non risultava documentalmente provato; inoltre la successiva sentenza di appello favorevole a Equitalia (e poi divenuta irrevocabile) imponeva la ricostituzione del debito nei bilanci 2014 e 2015, cosa che non è avvenuta, così mantenendo artificiosamente un utile e sopravalutando il patrimonio netto. La tesi difensiva dello sgravio provvisorio non è stata accolta: lo sgravio disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza di primo grado non estingue automaticamente il debito se è pendente appello. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla costituzione di parte civile (i soci di minoranza sono legittimati) e ha confermato la condanna alle spese, liquidando in favore delle parti civili complessivi euro 6.300 oltre accessori.
Norme richiamate
La norma sul falso in bilancio viene applicata alla indicazione di sopravvenienze attive non corrispondenti al vero che alterano la rappresentazione patrimoniale ed economica della società inducendo in errore terzi.
articoli 2423-2427 cod. civ.
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico; la nota integrativa è fondamentale per spiegare le scelte contabili e non può contenere dichiarazioni mendaci sul passaggio in giudicato di pronunce.
Direttiva 2013/34/UE e d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139
Direttiva 2013/34/UE; d.lgs. n. 139/2015
Norme e principi contabili europei e nazionali rafforzano i criteri di redazione del bilancio e la necessità di criteri condivisi per la valutazione delle poste.
Sez. U, Passarelli
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la funzione informativa del bilancio e i limiti della valutazione, utilizzata per definire la rilevanza penale di alterazioni contabili.
art. 124 disp. att. c.p.c. (applicazione analogica nel processo tributario)
art. 124 disp. att. c.p.c.; Sez. 5 civ. n. 21366/2015 e n. 3621/2019
Per considerare una sentenza passata in giudicato nel processo tributario è necessaria certificazione del segretario della Commissione tributaria che attesti l'assenza di impugnazione nei termini; la mera dichiarazione nella nota integrativa non è sufficiente.
Giurisprudenza civile sullo sgravio provvisorio
Sez. 5 civ. n. 24064/2012; n. 21590/2015; n. 6334/2016
Lo sgravio disposto in esecuzione provvisoria di una sentenza di primo grado non equivale a una rinuncia definitiva dell'ente impositore: se è pendente appello il debito non si considera automaticamente estinto.
Massime di principio
- La rappresentazione di sopravvenienze attive deve corrispondere a fatti giuridici e probatoriamente verificabili: non è sufficiente una dichiarazione testuale nella nota integrativa se manca la certificazione del passaggio in giudicato.
- Uno sgravio operato in esecuzione provvisoria di una sentenza di primo grado non estingue il debito finché non viene confermata da una pronuncia definitiva o da atto amministrativo stabile; pertanto non è base certa per iscrivere ricavi straordinari.
- La consapevolezza del falso può essere desunta dalla documentazione e dalla condotta (es. mantenimento della posta contabile dopo che l'appello è stato perso e la sentenza di secondo grado è nota).
- Le comunicazioni formali o effettive in assemblea dai soci o delegati possono costituire elemento di prova rilevante per la conoscenza degli eventi da parte degli amministratori.
- La buona fede basata su rassicurazioni professionali non esclude la responsabilità se il fatto oggettivo era noto o immediatamente comprensibile dall'amministratore.
- I soci di minoranza sono legittimati a costituirsi parte civile per il falso in bilancio, essendo destinatari diretti dell'informazione contabile alterata.
- In situazioni analoghe conviene richiedere e conservare certificazioni formali (es. attestazione di passaggio in giudicato, copie complete e certificate di atti processuali, provvedimenti di revoca sgravio) prima di operare rettifiche contabili definitive.
- Nel valutare rischi penali legati a poste di bilancio 'controvérsiali', è prudente adottare soluzioni contabili conservative (ripristino del debito, evidenziazione di contenzioso nella nota integrativa) fino a definizione definitiva della vertenza tributaria.
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