Cassazione Penale, Ordinanza n. 19384/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna dell'imputato per furto pluriaggravato commesso a Torino l'11 febbraio 2024. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto personalmente sottoscritto e presentato, deducendo la violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. e chiedendo alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost. La Corte ha però rilevato in via preliminare che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza relativa all'art. 62 n. 4 c.p. né la questione di legittimità costituzionale prospettata.
Norme richiamate
La norma è solo denunciata dal ricorrente come violata, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammissibile il ricorso proposto personalmente dalla parte.
È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale disposizione modificata dalla legge n. 103 del 2017, nel quadro del regime di rappresentanza tecnica necessario per il ricorso per cassazione.
Consente lo scrutinio de plano del ricorso, quando l'inammissibilità è rilevabile preliminarmente.
art. 111, comma 7, Cost.
È evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., ma la Corte richiama il diritto vivente che ne esclude il contrasto.
art. 117 Cost.
È richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, senza che la Corte entri nel merito per effetto dell'inammissibilità.
art. 24 Cost.
È richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte, per affermare che la previsione della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione non comprime le facoltà difensive.
art. 6 CEDU
È richiamato nel precedente delle Sezioni Unite citato dalla Corte come parametro rispetto al quale è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 613 c.p.p.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato comporta inammissibilità.
- La prescrizione della rappresentanza tecnica per il giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa o del diritto al ricorso per cassazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in via preliminare per ragioni formali, la Corte può definirlo de plano senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
- La deduzione di una questione di legittimità costituzionale non supera il rilievo preliminare di inammissibilità del ricorso, se quest'ultimo non è validamente proposto secondo le forme prescritte.
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