Cassazione Penale, Sentenza n. 47738/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente l'applicazione della confisca disposta nella sentenza di patteggiamento: la difesa eccepiva che il giudice aveva ordinato la confisca d'ufficio senza distinguere tra confisca obbligatoria e facoltativa, senza indicare se i beni sequestrati (tra cui 13.000 euro in contanti, indumenti, un'agenda e documenti) fossero profitto o prodotto del reato e senza rispettare i limiti previsti per la confisca facoltativa. In secondo luogo la difesa lamentava vizi di motivazione nella determinazione della pena-base per il reato di rapina, ritenendo insufficiente la motivazione per l'aumento della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca per carenza di motivazione e ha rinviato al Tribunale di Lodi, Sezione G.i.p., in diversa composizione, per nuova valutazione su quel punto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo (sul vizio di motivazione dell'entità della pena) per i limiti normativi del ricorso avverso il patteggiamento; dunque la statuizione sulle pene concordate è stata confermata.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi consentiti di ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento; tuttavia quando la confisca facoltativa non è oggetto di accordo, su quella parte il ricorso è valutabile anche con i normali motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice ... di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato
Nei patteggiamenti la confisca facoltativa può essere esclusa o limitata per accordo tra le parti; se non c'è accordo il giudice deve motivare specificamente ogni ordine di confisca facoltativa.
La Corte ha rilevato che il giudice non ha spiegato perché i beni sequestrati rientrassero nell'elenco dei beni suscettibili di confisca ai fini dell'art. 240, comma 1, ossia mancava specificazione del nesso con il reato.
Richiamato dalla difesa come norma sulla cosiddetta "confisca allargata"; la Corte osserva che per i reati in esame non è stata prevista la confisca allargata e che, in ogni caso, il giudice doveva motivare la natura e l'ambito della confisca.
La Corte indica che, per la parte relativa alla confisca facoltativa non oggetto di accordo, il ricorso può essere proposto con i consueti motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, i motivi di cassazione ammessi sono limitati: errori relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena o misura di sicurezza; altre contestazioni possono risultare inammissibili salvo casi di evidente errore manifesto.
- Se la confisca è "facoltativa" e non è stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice deve motivare specificamente sia la base giuridica (quali norme richiamate) sia il nesso tra i beni sequestrati e il reato (ovvero perché si tratta di prodotto/profitto o corpo del reato).
- Non è sufficiente un richiamo generico a termini quali "corpo di reato": occorre individuare e motivare per ciascun bene la ragione della confisca o la quantificazione dell'importo.
- La confisca allargata (art. 240-bis) non è automaticamente applicabile: va verificato se il reato rientra tra quelli previsti e va sempre data adeguata motivazione.
- I soldi contanti, documenti o indumenti sequestrati non sono automaticamente considerati profitto o prodotto del reato; è necessario dimostrare il collegamento con l'azione delittuosa.
- Quanto alla determinazione della pena nel patteggiamento, non è ammesso un controllo pieno sulla motivazione dell'entità della pena salvo il caso di errore manifesto; pertanto contestazioni meramente motivazionali sull'ammontare concordato sono in genere inammissibili.
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