Cassazione Civile, Ordinanza n. 31410/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico, disposta dapprima in relazione a procedimenti penali a suo carico e poi seguita da successive vicende disciplinari. In primo grado era stata dichiarata l’illegittimità della sospensione per il periodo 5 novembre 1994-29 aprile 1997, con condanna dell’amministrazione a corrispondere la differenza tra la retribuzione globale di fatto e l’assegno alimentare percepito. In appello, il lavoratore aveva sostenuto che la sospensione fosse illegittima sino al 2004 e chiedeva anche il riconoscimento di ulteriori somme e indennità oltre lo stipendio non percepite nel periodo di sospensione. La Corte d’appello ha invece ritenuto che l’illegittimità si estendesse solo fino al 20 settembre 1999, data del decreto del direttore generale che aveva introdotto un contenuto innovativo, manifestando la volontà di non riammettere in servizio il dipendente, rigettando la domanda per il periodo successivo. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati due motivi: con il primo si deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 7, del c.c.n.l. 1994-1997, sostenendo che la nota ministeriale del 20 settembre 1999 non avesse contenuto innovativo ma si limitasse a prolungare i precedenti provvedimenti cautelari; con il secondo si lamentava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla domanda di pagamento di ulteriori emolumenti e indennità non percepiti nel periodo di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’interpretazione del decreto ministeriale del 20 settembre 1999, proponendo una lettura alternativa del documento: un simile sindacato non è consentito in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, che però nel motivo non erano neppure specificamente indicati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non denunciava davvero l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento di ulteriori poste economiche; ciò integra un vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., che tuttavia non era stato dedotto in modo univoco. In conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dal regime introdotto dall’art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore del Ministero, rimasto intimato e non costituito.
Norme richiamate
art. 26, comma 7, c.c.n.l. 1994-1997
La norma è invocata dal ricorrente a sostegno della tesi che la sospensione cautelare avrebbe dovuto essere ritenuta illegittima anche per il periodo successivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge, ma il motivo viene ritenuto inammissibile perché in realtà contesta l’interpretazione di un atto amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per lamentare l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione.
La censura relativa alla mancata decisione sulla domanda economica avrebbe richiesto una deduzione univoca della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della nullità della sentenza.
La conformità tra proposta di definizione anticipata e decisione finale comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma ultimo, nei limiti di una valutazione non automatica ma riferita al caso concreto.
Richiamato quale base della condanna equitativa a favore della controparte nei casi di abuso del processo in presenza di ricorso ritenuto privo di giustificazione.
Consente la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, da liquidarsi entro i limiti previsti dalla norma, in presenza dei presupposti applicati dalla Corte.
Sono richiamati per giustificare la scelta di non disporre la rinnovazione della notificazione nulla, al fine di evitare attività processuali superflue e assicurare ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Viene indicato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura non può limitarsi a proporre una lettura alternativa di un atto o di un documento rispetto a quella accolta dal giudice di merito: per sindacarne l’interpretazione occorre denunciare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica e indicare in che modo il giudice se ne sia discostato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non è invece utilizzabile per dedurre l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione.
- Quando la censura riguarda l’omessa pronuncia del giudice su una domanda, il ricorso deve rendere univoco il riferimento alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non bastano formule generiche o il semplice richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
- La conformità tra la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale può giustificare l’applicazione delle misure economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ma la loro operatività resta affidata a una valutazione concreta del caso e non a meccanismi automatici.
- Il giudice può evitare la rinnovazione di una notificazione nulla quando la definizione immediata del ricorso rende inutile un’attività processuale meramente formale e non funzionale alla tutela effettiva delle parti.
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