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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25804/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24/02/2025 che aveva confermato la custodia in carcere disposta il 25/06/2024. L'imputato è indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare, autoriciclaggio e bancarotta impropria, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., per fatti commessi dal luglio 2020 al 06/10/2023 in qualità di amministratore di fatto di Dosian srl, Catania Impianti srl e della ditta Tele.net. Il ricorrente censura: (i) la violazione della normativa sull'aggravante mafiosa perché, a suo dire, era mero dipendente e non aveva conoscenza o volontà di agevolare il clan; (ii) la carenza di motivazione sull'attualità e sulla necessità delle esigenze cautelari e la mancata verifica delle misure meno afflittive; (iii) con memoria successiva ha proposto motivi nuovi relativi alla configurabilità dei reati (bancarotta postfallimentare, autoriciclaggio e bancarotta impropria) e all'aggravante mafiosa, nonché sulla carenza motivazionale delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sez. I Penale, ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi non connessi ai motivi tempestivamente proposti (tre dei cinque motivi nuovi). Ha ritenuto infondati i motivi principali: ha confermato la sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati contestati e ha ritenuto adeguatamente motivata l'aggravante per avere agevolato il clan Pillera-Puntina, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore e delle intercettazioni che delineano il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivate e attuali le esigenze cautelari (pervicacia della condotta, reiterazione nel tempo, prosecuzione con società diverse e condotte poste in essere anche durante misura cautelare alternativa), giustificando la custodia in carcere. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per i delitti commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa; qui ritenuta applicabile in presenza di gravi indizi che il ricorrente, quale amministratore di fatto, conoscesse l'appartenenza delle società al clan e il vantaggio da esso ricavato; inoltre contribuisce a rafforzare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta impropria per operazioni dolose che cagionano il fallimento: la Corte ha ritenuto che le operazioni di svuotamento patrimoniale della Catania Impianti srl possano integrare tale fattispecie qualora siano dolose e causative della decozione

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta distrattiva)

    Citata nella motivazione per distinguere la bancarotta distrattiva (che richiede sottrazione di beni già esistenti) dalle operazioni qui contestate (sottrazione di prospettive di lavoro/subappalti): la Corte ha condiviso la distinzione e valutato altre qualificazioni penali pertinenti

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato come possibile qualificazione della 'disposizione patrimoniale rilevante' (atti dispositivi che ledono i creditori): la Corte ha considerato la rilevanza di atti che, pur non sottraendo beni esistenti, impediscono l'acquisizione di risorse al patrimonio societario

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la presunzione relativa delle esigenze cautelari per i delitti aggravati dall'art. 416‑bis.1; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata solo con argomentazioni concrete e documentate, non con mera decorrenza del tempo

  • art. 585, commi 1, 4 e 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di ammissibilità dei 'motivi nuovi' in impugnazione: la Corte conferma i limiti alla proposizione di censure tardive e la necessità che i motivi nuovi siano collegati o sviluppo di quelli già proposti

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte dispone l'adempimento

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. può essere applicata non solo al titolare formale ma anche ai soggetti che, in realtà, svolgono funzioni di gestione (amministratori di fatto) quando gli elementi indiziari dimostrino la conoscenza dell'appartenenza delle società al clan o della ricaduta del profitto sull'associazione.
  • In materia cautelare per reati aggravati dall'art. 416‑bis.1, sussiste una forte presunzione relativa di esigenze cautelari: per superarla è richiesto un concreto e specifico apprezzamento di elementi che dimostrino l'assenza di pericolosità, non bastando il solo decorso del tempo (il 'tempo silente').
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori, se ritenute credibili e coerenti, costituiscono elementi indiziari pregnanti per qualificare il ruolo dell'indagato e giustificare aggravanti e misure cautelari; l'assenza di un diretto riconoscimento del ruolo da parte del collaboratore non esclude la valutazione complessiva degli elementi.
  • La differenza tra distrazione di un patrimonio esistente e il dirottamento di prospettive di profitto (commesse future/subappalti) è rilevante per la qualificazione giuridica del fatto: tuttavia, atti dolosi che impediscono l'acquisizione di risorse al patrimonio societario possono integrare altre fattispecie (es. operazioni dolose cagionanti il fallimento o disposizioni rilevanti ai sensi civile) se idonei a cagionare danno ai creditori.
  • I motivi nuovi depositati tardivamente sono inammissibili se non rappresentano mero sviluppo o puntualizzazione dei motivi già proposti: chi agisce in giudizio deve dedurre tempestivamente le doglianze rilevabili dagli atti del processo.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice deve motivare sia la necessità della restrizione maggiore sia l'inadeguatezza delle misure meno afflittive; condotte poste in essere durante misure alternative (es. reati commessi in regime di arresti domiciliari) giustificano la maggiore restrizione ove emergano contatti esterni e capacità di eludere le misure.

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