Cassazione Penale, Ordinanza n. 19712/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto già condannato in appello per violazione della disciplina penale fallimentare ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217, comma 2, R.D. 267/1942. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che non vi fosse un obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel caso concreto, anche in ragione del regime di contabilità semplificata. La censura è articolata come contestazione della motivazione sul punto dell'obbligo contabile e della rilevanza penale della sua violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sussiste solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, mentre la decisione impugnata aveva correttamente affermato che il regime di contabilità semplificata ha finalità esclusivamente fiscali e non elimina l'obbligo civilistico ex art. 2214 c.c. per l'imprenditore commerciale di tenere il libro giornale e le altre scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la violazione incideva sull'interesse protetto dalla norma fallimentare, ossia la possibilità della curatela di ricostruire l'andamento della ditta fallita. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, R.D. 267/1942
Norma incriminatrice posta a tutela della regolare tenuta della contabilità fallimentare; la sua violazione è ravvisabile quando la mancanza delle scritture comprometta la possibilità della curatela di ricostruire l'andamento dell'impresa fallita.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico-argomentativo della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non una mera diversa lettura del fatto.
L'obbligo dell'imprenditore commerciale di tenere il libro giornale e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa non è abrogato dal regime di contabilità semplificata, che rileva solo ai fini fiscali.
art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama il parametro della motivazione per escludere che la sentenza impugnata fosse affetta dal vizio denunciato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza presenti un reale deficit logico o un contrasto interno/esterno del ragionamento decisorio; non è ammessa una critica meramente rivalutativa delle risultanze di merito.
- Il regime di contabilità semplificata previsto dalla normativa fiscale non esonera l'imprenditore commerciale dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili previsti dall'art. 2214 c.c.
- In materia fallimentare, l'omessa o irregolare tenuta della contabilità assume rilevanza penale quando incida concretamente sulla possibilità della curatela di ricostruire l'andamento dell'impresa o del patrimonio del fallito.
- La violazione dell'obbligo contabile può essere apprezzata non in astratto, ma in relazione alla compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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