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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32682/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più censure: (1) illegittima utilizzazione della deposizione della teste ROSSATO, escussa in sostituzione della teste indicata dalla difesa (BALZANI) senza formale revoca/ordinanza integrativa e autorizzata a consultare atti non a sua firma; (2) illegittima autorizzazione alla testimonianza e consultazione documentale in violazione degli artt. 195 e 499 c.p.p.; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo (elemento soggettivo), per mancata valutazione delle allegazioni difensive relative alla crisi aziendale, all'impossibilità di pagare e all'assenza di imputabilità della crisi a BRACAGLIA; (4) errata valutazione dell'elemento oggettivo con riferimento all'uso dei Modelli DM10 come prova dell'integrale pagamento delle retribuzioni nonostante pagamenti parziali e ritardati; (5) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per mancata considerazione dei minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi relativi all'utilizzabilità della deposizione della teste ROSSATO e alla consultazione di documenti da lei non sottoscritti, confermando che la sostituzione è legittima quando il teste sostitutivo abbia partecipato concretamente alle operazioni di controllo e che l'autorizzazione alla consultazione è ammissibile quando il pubblico ufficiale abbia comunque preso parte alle operazioni cui la documentazione si riferisce. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo (insufficiente valutazione della prova sulla sussistenza del dolo/colpevolezza), rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato in ordine alle deduzioni difensive sulla crisi aziendale e sull'imputabilità della stessa al ricorrente: per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame. Sono conseguentemente assorbite le ulteriori censure sulla quantificazione della pena. La Corte ha inoltre precisato che la rinuncia alla trattazione orale comunicata dalla difesa è priva di effetti.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 1 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte d'appello per la concessione dell'attenuante che ha determinato la parziale riduzione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha censurato l'applicazione dell'attenuante in sé.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La Corte di merito aveva fatto riferimento all'art. 507 per giustificare la sostituzione del teste, ma la Cassazione osserva che non è necessario invocare quest'articolo quando il teste sostitutivo abbia effettivamente partecipato alle operazioni di controllo; quindi l'assimilazione al procedimento di integrazione istruttoria non era necessaria.

  • artt. 195 e 499 cod. proc. pen.

    art. 195 e art. 499 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso per impugnare l'utilizzabilità della testimonianza; la Cassazione ha ritenuto che le regole sulla prova testimoniale consentono l'autorizzazione alla consultazione di documenti non formalmente redatti o sottoscritti dal teste purché questi abbia partecipato alle operazioni cui gli atti si riferiscono.

  • art. 51 cod. pen.

    Citato nella discussione giurisprudenziale: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la difficoltà economica non esclude automaticamente la responsabilità penale nel reato di omesso versamento delle ritenute; l'art.51 (causa di giustificazione) non può essere estesa per escludere il dolo quando l'agente consapevolmente decide di dare priorità ad altri pagamenti.

  • Modelli DM10 (documentazione amministrativa INPS)

    I Modelli DM10 erano stati valorizzati dal giudice come attestazione dell'integrale pagamento delle retribuzioni; la difesa ha contestato tale valutazione rilevando pagamenti parziali e ritardati. La Cassazione ha ritenuto la questione connessa alla valutazione probatoria complessiva e ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce delle deduzioni difensive.

Massime di principio

  • La testimonianza resa da un sostituto indicato al posto di un teste in lista è utilizzabile se il teste sostitutivo ha partecipato concretamente alle operazioni di controllo: non è necessario un formale provvedimento di revoca quando la sostituzione è funzionale e l'esame è pertinente.
  • Un pubblico ufficiale o agente di vigilanza può essere autorizzato a consultare documenti non sottoscritti da lui, purché abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce; l'autorizzazione non richiede la formale redazione del documento da parte del teste.
  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (reato a dolo generico) la scelta consapevole di allocare risorse aziendali per pagamenti diversi può integrare il dolo: la difficoltà economica non esclude automaticamente la responsabilità penale.
  • Tuttavia, l'esclusione della responsabilità per impossibilità assoluta di adempiere è possibile se l'imputato allega e prova che la crisi non è addebitabile a lui e che non esistevano misure concrete e idonee per fronteggiarla (onere di allegazione e prova a carico della difesa).
  • Il giudice deve motivare specificamente le ragioni per le quali ritiene irrilevanti le allegazioni difensive sulla crisi aziendale o sull'imputabilità della stessa: il silenzio motivazionale su elementi potenzialmente decisivi determina l'annullamento con rinvio.
  • Il pagamento parziale o ritardato delle retribuzioni non esclude di per sé la sussistenza del reato di omesso versamento contributivo; la valutazione deve però essere complessiva e adeguatamente motivata.
  • Nelle doglianze sulla determinazione della pena, il giudice deve indicare le ragioni che giustificano l'eventuale scostamento dai minimi edittali; l'omessa valutazione può dar luogo a censura in sede di legittimità.

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