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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32680/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Caro era stato condannato per il reato previsto dall'art. 7, co. 1, D.L. 4/2019 per avere omesso informazioni dovute nella richiesta per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (istanza INPS-RDC-2019-1261918 del 22/08/2020). In Cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e motivazione con riferimento all'abrogatio criminis e alla presunta applicazione di una norma penale piu' sfavorevole nonostante l'abrogazione della norma a decorrere dal 01/01/2024 (richiamo al principio della lex mitior); (2) violazione dell'art. 606, co.1, lett. b) c.p.p., sostenendo l'insussistenza del nesso funzionale tra omissioni e ottenimento del beneficio, la mancanza del dolo specifico e una illegittima inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione inammissibile, richiamando l'orientamento che accetta la deroga alla lex mitior prevista dalla norma di abrogazione (legge 29/12/2022, n.197, art.1, c.318) come non irragionevole e giustificata in relazione alla tutela della indebita erogazione del reddito di cittadinanza, anche in vista della nuova disciplina (art. 8 D.L. 4/05/2023, n.48 conv. L. 3/07/2023 n.85). Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato le risultanze investigative (accertamenti Guardia di Finanza, percezione di contributi AGEA, redditi della moglie, titolarita' di ditte individuali, patrimonio immobiliare) come elementi idonei a dimostrare che le omissioni erano funzionali ad ottenere indebitamente il beneficio e a fondare il dolo specifico. Di conseguenza il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato alle spese e posto l'onere di versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, co. 1

    Norma incriminatrice che sanziona le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza quando tali omissioni sono funzionali a ottenere un beneficio non spettante o maggiore rispetto a quello dovuto. La Corte conferma che le omissioni funzionali integrano il reato quando siano idonee a procurare il beneficio.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318

    abrogazione del delitto a far data dall'01/01/2024

    La disposizione ha abrogato la fattispecie penale a decorrere dal 01/01/2024 ma ha previsto la salvaguardia delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina. La Corte ritiene la deroga alla lex mitior giustificabile e non irragionevole nel contesto della transizione normativa.

  • D.L. 4 maggio 2023, n. 48, art. 8

    art. 8 D.L. 4/05/2023, n.48

    Predisposizione di nuova incriminazione per benefici analoghi ai futuri strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza; la Corte utilizza questa contestualizzazione per ritenere coerente la scelta legislativa di coordinare la soppressione della vecchia norma con la nuova disciplina.

  • Codice penale, art. 2, comma secondo

    principio della lex mitior

    Principio secondo cui si applica la legge penale piu' favorevole al reo se sopravvenuta; la Corte tuttavia afferma che la deroga operata dal legislatore e' compatibile con il sistema quando sorretta da plausibile giustificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, co. 1, lett. b)

    art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione per violazione o falsa applicazione della legge penale. La Corte ha ritenuto il motivo relativo alla presunta errata applicazione della legge penale infondato alla luce delle risultanze probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilita' di irrogare somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa grave nella presentazione del ricorso ma ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di legittimita' richiamata (Cass. Sez. U, sent. n. 49686/2023 e altre)

    Sez. U, Sent. n. 49686 del 13/07/2023

    Richiama il principio consolidato secondo il quale le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione integrano il reato solo se funzionali all'ottenimento del beneficio non spettante o in misura maggiore. La Corte ha applicato tale principio valutando la funzionalita' delle omissioni rispetto al risultato ottenuto.

Massime di principio

  • La sola abrogazione successiva della norma penale non garantisce automaticamente l'applicazione della lex mitior se il legislatore ha previsto espressamente una salvaguardia per i fatti commessi anteriormente; occorre verificare le disposizioni transitorie e la ragionevolezza della scelta normativa.
  • Per integrare il reato relativo al reddito di cittadinanza sono richieste omissioni o false indicazioni funzionali all'ottenimento del beneficio non spettante: il giudice puo' desumerne il dolo specifico da elementi documentali e indiziari (pagamenti AGEA, redditi percepiti, titolarita' di aziende, consistenza patrimoniale).
  • La difesa che censura l'insussistenza del dolo o del nesso causale deve produrre elementi probatori concreti (documentazione, attestazioni, elementi catastali, prova dell'errore involontario o della compilazione da parte di terzi) per incidere sulla decisione di merito.
  • Non costituisce inversione dell'onere della prova il fatto che il giudice valorizzi gli indici probatori raccolti dall'accusa se la difesa non fornisce adeguata confutazione probatoria di tali indici.
  • In sede di Cassazione i motivi vaghi o puramente teorici sulla disciplina penale sopravvenuta possono risultare inammissibili se non ancorati a specifici profili di illegittimità applicativa del diritto; la declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e, in casi valutati, pagamento alla Cassa delle Ammende.

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