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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32712/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere: si contestava la qualificazione del gruppo "Brigate Martiri di Al Aqsa" (e della sottostruttura "Brigate Tulkarem") come associazione terroristica ai sensi dell'art. 270-bis c.p.; si censurava l'uso dell'inserimento nella black list UE come elemento decisivo senza verifica concreta delle attività terroristiche; si contestava la gravità indiziaria relativa alla programmazione di un attentato (sostenendo che gli obiettivi fossero esclusivamente militari e che intercettazioni e video fossero equivoci o a finalità propagandistica); si eccepiva inoltre l'assenza dell'elemento costituzionale del reato per non essere le condotte dirette contro uno "Stato estero", trattandosi di atti compiuti nei territori palestinesi della Cisgiordania illegittimamente occupati, e si chiedeva che le condotte venissero interpretate come legittima resistenza armata e non come terrorismo.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: l'inserimento dell'organizzazione nella black list UE ha valore indiziario ma non è da solo decisivo; tuttavia, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato le risultanze (intercettazioni, pianificazione dell'attentato ad Avnei Hefetz, raccolta fondi, richiesta di materiali e riprese, disponibilità di armi, attività di proselitismo e propagandistica) e ne hanno desunto la gravità indiziaria per la finalità terroristica. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 270-bis, comma 3, c.p., la nozione di "Stato estero" non è limitata al solo profilo territoriale: atti diretti a intimidire la popolazione civile di uno Stato estero configurano finalità di terrorismo anche se commessi in territori illegittimamente occupati; pertanto le condotte ascritte al ricorrente possono essere ricondotte al reato per finalità di terrorismo.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale»

    La Corte interpreta la norma nel senso che la nozione di "Stato estero" rilevante penalisticamente non è esclusivamente territoriale: atti volti a intimidire la popolazione di uno Stato estero sono riconducibili alla norma anche se commessi fuori dai confini internazionalmente riconosciuti (es. territori occupati).

  • art. 270-sexies cod. pen.

    prescrive la definizione di condotte con finalità di terrorismo e rimanda agli strumenti internazionali

    La definizione collegata alla finalità (intimidire la popolazione, arrecare grave danno a un Paese) va valutata sulla base dell'effetto/intento e non solo del luogo; la finalità terroristica può emergere dal contesto e dalle conseguenze prevedibili delle condotte.

  • Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 18 dicembre 1999) - legge di ratifica 14/01/2003 n. 7

    art.2 lett.b) definisce finalità terroristica come qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche a un civile ... quando la finalità è di intimidire una popolazione o obbligare un governo a compiere o astenersi dal compiere qualcosa

    La Corte utilizza la Convenzione per affermare che atti violenti che, per loro natura o contesto, siano idonei a intimidire la popolazione civile rientrano nella nozione di terrorismo anche se commessi in contesti bellici o in territori occupati.

  • Regolamento (UE) n. 2023/1505 del 20 luglio 2023

    elenco delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea

    L'inclusione in elenchi UE ha valore indiziario significativo: non presume automaticamente la responsabilità penale, ma costituisce elemento valutabile insieme ad altre prove concrete.

  • Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 242 (1967)

    richiama il ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati e la necessità di una pace giusta e duratura

    Richiamata dalla difesa per sostenere la tesi di illegittimità dell'occupazione; la Corte prende atto delle risoluzioni ONU ma ne deduce che l'illegalità internazionale dell'occupazione non esclude a priori la configurabilità del terrorismo quando le azioni siano dirette a colpire civili e intimidire la popolazione.

  • Decisione quadro del Consiglio UE del 13 giugno 2002

    «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali ... che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione ...»

    Conferma il criterio europeo che lega la nozione di terrorismo alla natura/conseguenze dell'atto e alla finalità di intimidire la popolazione, principio recepito nella valutazione del giudice italiano.

Massime di principio

  • L'inserimento di un'organizzazione in una black list UE costituisce un elemento indiziario rilevante ma non decisivo: occorre sempre valutare il quadro probatorio concreto (intercettazioni, atti di pianificazione, disponibilità di armi, raccolta fondi, propaganda).
  • La distinzione tra 'resistenza armata' e 'terrorismo' dipende primariamente dall'oggetto e dalla finalità dell'azione: se le condotte sono dirette o prevedibilmente destinate a coinvolgere la popolazione civile e a generare intimidazione diffusa, assumono carattere terroristico anche in contesti di conflitto o occupazione.
  • Ai fini dell'art. 270-bis, comma 3, c.p., non rileva esclusivamente il luogo fisico dell'atto: un attacco rivolto alla popolazione di uno Stato estero può integrare la fattispecie anche se compiuto in territori occupati o fuori dai confini internazionalmente riconosciuti.
  • In sede di valutazione cautelare la soglia è quella della gravità indiziaria: il giudice aggrega indizi anche non singolarmente decisivi per valutare l'esistenza di una struttura organizzativa e di finalità terroristiche.
  • Interpretazioni alternative di intercettazioni o materiali (es. video) sono ammissibili ma la loro valutazione spetta al giudice di merito; l'assenza di spiegazioni manifeste o alternative convincenti rafforza la valutazione cautelare sfavorevole all'indagato.
  • Richieste difensive basate su principi di diritto internazionale (es. illegittimità dell'occupazione) possono essere considerate nella valutazione, ma non escludono automaticamente la rilevanza penale se gli elementi indicano una finalità di terrorismo diretta alla popolazione civile.
  • Per difendere efficacemente in casi analoghi occorre contestare specificamente e documentatamente ogni elemento indiziario (fondate alternative interpretative, prova dell'assenza di esecuzione di ordini, mancata disponibilità di mezzi o risorse per realizzare atti contro civili, ecc.) e proporre fonti probatorie concrete.

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