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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32684/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cinque motivi: 1) violazione dell'art. 659 comma 3 c.p. in relazione all'art. 10 L. n. 447/1995 e vizio di motivazione (sosteneva che la condanna fosse erroneamente fondata sul comma riferito a mestieri rumorosi anziché sulla fattispecie generale); 2) nullità della sentenza per mancata completa indicazione delle conclusioni difensive (art. 546 lett. d) c.p.p.); 3) mancata decisione e carenza di motivazione rispetto alla richiesta, in via subordinata, di non punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 4) mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 5) vizi nella liquidazione del risarcimento danni per manifesta illogicità e mancanza di documentazione, con richiamo agli artt. 538 c.p.p. e 1226 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il richiamo al comma 3 dell'art. 659 c.p., precisando che la gestione di un locale notturno non rientra nella categoria dei 'mestieri rumorosi' e che la condanna è stata correttamente motivata ai sensi degli artt. 659 commi 1 e 2 c.p., valorizzando rumori non riconducibili all'attivita' professionale e schiamazzi ripetuti. Sui motivi relativi alla mancata decisione sulla speciale tenuità e sulle conclusioni difensive la Corte ha ritenuto che, pur non essendovi una risposta testuale, l'esclusione della tenuità emergesse dal complesso del provvedimento, non essendo il fatto di speciale lieve entità per la reiterazione e gravità. Le richieste generiche del ricorrente (attenuanti generiche, sospensione condizionale) sono state ritenute inammissibili per genericità e quindi non motivate. Quanto al risarcimento, la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno morale, ritenendola adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del giudizio, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e l'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    commi 1, 2 e richiamo al comma 3

    La Corte distingue la fattispecie del primo comma (rumori che superano la normale tollerabilità e investono un numero indeterminato di persone) da quella riferita all'attività rumorosa o mestiere (secondo/terzo comma). Nel caso di specie la condotta è stata valutata alla luce dei commi 1 e 2 e non come violazione delle prescrizioni specifiche previste dal comma riferito a professioni rumorose.

  • art. 10 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico)

    La legge speciale disciplina limiti oggettivi di rumorosità e può convivere con la responsabilità penale ex art. 659; il superamento dei limiti amministrativi non esclude la valutazione penale degli effetti sulla pubblica tranquillità e viceversa.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia)

    Richiamato per la modifica dell'assetto dei commi dell'art. 659 (ridefinizione della numerazione dei commi), utile per la corretta lettura normativa ma non decisivo ai fini della fattispecie concreta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di non punibilità per speciale tenuità deve essere esaminata e motivata; tuttavia la Corte ritiene che l'esclusione della tenuità possa risultare dal complesso della motivazione quando emerge la gravità e la reiterazione del fatto, come nel caso in esame.

  • art. 546 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la mancata indicazione integrale delle conclusioni difensive; la Corte osserva che l'omessa ripetizione testuale delle conclusioni non integra automaticamente nullità tipica e che la decisione può risultare dal quadro complessivo della sentenza.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiesto in relazione alla liquidazione del danno; la Corte afferma la discrezionalità del giudice nella valutazione del danno morale e la necessità di censura solo quando manchi totalmente la giustificazione o vi sia macroscopica discrepanza con dati di comune esperienza.

  • art. 1226 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente per la quantificazione del danno; la Corte ritiene legittima la valutazione equitativa del danno morale e non ravvisa contraddizioni tali da giustificare annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla colpa nella presentazione del ricorso; ha influenzato la decisione di non imporre maggiori sanzioni per colpa.

Massime di principio

  • La fattispecie di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) va distinta dalla normativa speciale sull'inquinamento acustico: la prima tutela la pubblica tranquillità valutando la diffusività del disturbo, la seconda impone limiti oggettivi di rumorosità; possono coesistere accertamenti amministrativi e penali.
  • La qualificazione del rumore come prodotto da 'attività professionale o mestiere rumoroso' è rilevante per l'applicazione dei diversi commi dell'art. 659; la mera gestione di un locale notturno non implica automaticamente l'inclusione tra i mestieri rumorosi.
  • La decisione sulla speciale tenuità del fatto (art. 131-bis) deve essere affrontata, ma la sua esclusione può risultare anche implicitamente dal complesso della motivazione quando emergono elementi di gravità e reiterazione della condotta.
  • Richieste difensive generiche (attenuanti generiche, sospensione condizionale) sono inammissibili e non impongono un obbligo di motivazione particolare da parte del giudice se non adeguatamente specificate e fondate.
  • La liquidazione del danno morale è rimessa al giudizio equitativo del giudice e può essere confermata in sede di legittimità se adeguatamente motivata; la mancanza di documentazione sanitaria non rende automaticamente illogica la quantificazione se il nesso causale è motivato.
  • Il gestore di un pubblico esercizio ha l'obbligo di adottare misure per evitare schiamazzi e comportamenti dei clienti che turbino la pubblica tranquillità; la sua omissione può integrare la responsabilità penale ai sensi dell'art. 659 c.p.

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