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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32681/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per associazione per delinquere, falso ideologico in atto pubblico continuato per induzione e occultamento/distruzione di scritture contabili. Contestava l'elemento soggettivo: mancata consapevolezza dell'attività del capo apicale PERRINO al di fuori dell'ufficio, ruolo a suo dire limitato alla modifica formale delle fatture per indicare il cliente finale senza conoscenza del margine o delle modalità del guadagno; aver sempre riconsegnato le fatture originali al PERRINO e non aver avuto contatti con la Motorizzazione; assenza di condotte commissive idonee a integrare il reato fiscale ex art. 10 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze della difesa fossero, in gran parte, contestazioni di merito sulle valutazioni probatorie operare dai giudici di merito e quindi non deducibili in cassazione salvo vizi manifesti della motivazione. I giudici supremi hanno richiamato le rilevanti risultanze probatorie valorizzate in sentenza (intercettazioni in cui la ricorrente dichiara di aver "buttato tutto" e concorda formule per presentarsi come intermediaria; dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in fase investigativa che ricostruivano il programma associativo) che, insieme alla continuativa attività di falsificazione delle fatture e alla distruzione di documenti, giustificano la ritenuta consapevolezza e il contributo operativo all'associazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie laddove la ricorrente, su ordine del promotore, ha eliminato documentazione e file relativi alle fatture modificate, attività compatibile con il delitto fiscale anche se la ricorrente affermava di aver poi restituito documenti al promotore.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal Procuratore Generale in requisitoria con riferimento all'ammissibilità del motivo; la Corte ha comunque deciso l'inammissibilità del ricorso per la natura delle censure (di merito) più che per questioni formali connesse all'art. 192.

  • principio di diritto sulla limitazione del sindacato in Cassazione (giurisprudenza: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna)

    Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01

    La Cassazione ribadisce che non sono deducibili in sede di legittimità doglianze che attaccano la persuasività o la diversa valutazione del materiale probatorio, salvo che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica su aspetti essenziali.

  • disciplina dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p. - principio richiamato dalla giurisprudenza)

    La partecipazione all'associazione per delinquere può realizzarsi in forme diverse e non richiede necessariamente la conoscenza di tutti i promotori: è sufficiente inserirsi nel gruppo e contribuire al raggiungimento degli scopi illeciti. La Corte ha ritenuto che la continuativa attività di falsificazione delle fatture e le dichiarazioni spontanee della ricorrente dimostrino tale 'inserimento'.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove se non si dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o inesistenza della motivazione; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
  • La partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere integrata anche da contributi operativi specifici e ripetuti (es. falsificare fatture), non è necessario che il partecipante conosca tutti i promotori o tutti i dettagli degli altri compiti illeciti.
  • La ripetuta manipolazione e distruzione di documenti contabili, soprattutto se collegata a conversazioni intercettate che documentano la consapevolezza o l'intento di nascondere prove, può integrare sia il concorso nel falso che il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000.
  • La semplice affermazione di avere restituito documenti originali al promotore non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi che dimostrano distruzione, occultamento o uso delle copie falsificate per scopi ingannevoli (es. immatricolazione).
  • La mancata contestazione in ricorso di specifiche risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito (es. intercettazioni) può essere considerata aspecificità del motivo e portare all'inammissibilità del ricorso.

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