Cassazione Penale, Sentenza n. 32683/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pirozzi deduceva vizi di motivazione e violazione di legge per l'uso di un metodo induttivo "puro" fondato sulle movimentazioni bancarie per la ricostruzione dei ricavi e sulla mancata produzione/indicazione dei questionari utilizzati come riscontri; contestava l'attribuzione di valore zero ad elementi passivi (costi) e l'inversione dell'onere probatorio rispetto alla prova dei costi per l'anno d'imposta 2012; sosteneva che gli assegni prodotti dimostrassero l'esistenza di costi (o vincite di gioco) tali da ridurre la base imponibile e che anche la base IRES fosse stata determinata induttivamente senza adeguata allegazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata non si basasse esclusivamente su movimentazioni bancarie, ma anche su questionari, fatture e dichiarazioni estratte in sentenza; ha confermato la possibilità per il giudice penale di utilizzare elementi indiziari e accertamenti bancari purché corredati da riscontri "aliunde" e da adeguata motivazione; ha ritenuto legittima la valutazione secondo cui il ricorrente non ha fornito allegazioni né documentazione sufficiente a dimostrare l'esistenza di costi per il 2012; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice Penale, artt. 81 e 110
Richiamati in relazione alla responsabilità e alla concorso di persone nel reato; confermano la configurazione di responsabilità penale collegata agli illeciti tributari contestati.
D.lgs. 74/2000, art. 5
Norma di riferimento per i reati tributari contestati (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ecc.); utilizzata per inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio penale.
D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 32 (n.2) e art. 41
art. 32, primo comma, numero 2; art. 41
Richiamati in relazione alla presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti possano essere considerati ricavi (presunzione di secondo grado) e alla possibilità per l'amministrazione di effettuare accertamenti d'ufficio; la Corte ha distinto tra ricavi individuati nei conti correnti (elementi documentali precisi) e prelievi presunti, precisando i limiti alla riconoscibilità dei costi.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 75 (ora art. 109)
Norma fiscale che disciplina l'accertamento dei costi deducibili e le limitazioni nelle ricostruzioni induttive; richiamata per sottolineare che, quando i ricavi sono accertati sui conti correnti, i costi possono essere riconosciuti solo se risultano allegazioni fattuali sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per caricare il ricorrente delle spese del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
Corte cost. n. 225/2005; Corte cost. n. 10/2023; Cass. civ. nn. 2581/2021, 1506/2017
La Corte ha richiamato orientamenti costituzionali e di legittimità per chiarire che la presunzione relativa ai prelievi bancari è compatibile con la Costituzione e per distinguere i casi in cui i ricavi sono individuati direttamente dai conti correnti (richiedendo prova adeguata dei costi) rispetto a ipotesi di accertamento basate su prelievi presunti.
Massime di principio
- In reati tributari il giudice penale può utilizzare elementi induttivi (es. indagini bancarie) purché li corrobori con riscontri "aliunde" o documenti e fornisca motivazione adeguata.
- Quando i ricavi sono ricostruiti sulla base di entrate effettivamente registrate nei conti correnti, la possibilità di riconoscere costi correlati richiede allegazioni fattuali e documentali specifiche: l'onere di provarli ricade sul contribuente che li invoca.
- La mancata produzione di documenti o la mancata specificazione delle voci di costo rende difficoltoso il riconoscimento dei costi in sede penale e può portare alla conferma della determinazione induttiva della base imponibile.
- Le obiezioni difensive che si limitano a valutazioni ipotetiche o a ricostruzioni alternative dei medesimi dati, senza nuova documentazione, sono generalmente inefficaci in sede di legittimità.
- Un ricorso per cassazione basato su mera rivalutazione dei fatti già esaminati può essere dichiarato inammissibile; il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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