Cassazione Penale, Sentenza n. 13098/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani con la quale erano state applicate misure cautelari interdittive (artt. 289-bis e 290 c.p.p.) nei confronti di Volpe per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'accusa: in qualità di legale rappresentante della società aggiudicataria del servizio di pulizia degli uffici giudiziari di Trani, Volpe avrebbe omesso o eseguito parzialmente numerose prestazioni contrattuali e impiegato personale insufficiente. Il Procuratore ha censurato la decisione del Tribunale di Bari sostenendo che le inadempienze erano specifiche e richiedevano ispezioni approfondite, che il silenzio dell'appaltatore può integrare la frode e, alternativamente, che le carenze avevano compromesso (anche apprezzabilmente) il servizio pubblico rilevando la fattispecie di inadempimento nelle pubbliche forniture (art. 355 c.p.). La difesa ha ribadito che si trattava di vizi riconoscibili e riconosciuti, che le testimonianze smentivano la inagibilità dei locali e che non sussiste sovrapposizione con l'art. 340 c.p.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondati i motivi del ricorso. Ha confermato l'esclusione della gravità indiziaria rispetto al reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), perché la fattispecie richiede una malafede contrattuale idonea a far apparire l'esecuzione conforme agli obblighi (un espediente ingannevole), mentre nel caso concreto le inadempienze erano agevolmente riconoscibili e riconosciute, non frutto di un artifizio volto a dissimulare l'inadempimento. Ha inoltre respinto la ricostruzione alternativa ex art. 355 c.p., richiamando il principio per cui l'inadempimento deve compromettere beni o prestazioni essenziali tali da impedire o gravemente compromettere lo svolgimento del pubblico servizio; in contratti per servizi ausiliari va valutato l'effetto sul servizio pubblico principale, che qui non risultava compromesso. Di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza del GIP operato dal Tribunale di Bari è stato confermato (rigetto del ricorso del Procuratore).
Norme richiamate
art. 10 cod. proc. pen. (richiamato per il gravame)
richiamo formale alla norma processuale che disciplina il gravame (menzionata come norma procedurale per l'impugnazione)
norma richiamata quale titolo delle misure interdittive cautelari applicate dal GIP (misure interdittive di carattere personale/aziendale)
norma richiamata in relazione alle misure interdittive applicate dal GIP
art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture)
richiede, oltre all'inadempimento, una condotta qualificabile come malafede contrattuale (espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l'esecuzione conforme agli obblighi): la semplice inadempienza non è sufficiente
art. 355 c.p. (inadempimento nelle pubbliche forniture)
«mancare, in tutte o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio»
si applica quando l'inadempimento contrattuale determina la mancanza o l'apprezzabile compromissione di beni o prestazioni essenziali per il corretto espletamento del servizio pubblico; per i contratti su attività ausiliarie va valutato l'effetto sul servizio pubblico principale
richiamato per distinzione: in tale fattispecie il pregiudizio al servizio è effetto immediato e diretto della condotta, mentre nell'art. 355 il pregiudizio è conseguenza dell'inadempimento
Massime di principio
- Per integrare la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non basta il mero inadempimento contrattuale: è necessaria una malafede contrattuale consistente in un espediente volto a far apparire l'esecuzione conforme agli obblighi.
- Il silenzio dell'appaltatore rileva penalmente solo se assume la forma di un artificio o espediente utile a dissimulare l'inadempimento; la semplice omissione di denuncia o il mancato riconoscimento di vizi non costituiscono di per sé frode.
- L'ipotesi meno grave dell'art. 355 c.p. richiede che l'inadempimento comprometta beni o prestazioni essenziali per lo svolgimento del servizio pubblico: per servizi ausiliari va valutato l'effetto concreto sul servizio pubblico principale.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione alle risultanze probatorie di merito (es. testimonianze) se non sussistono elementi che le rendano manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Nelle controversie su contratti con pubbliche amministrazioni occorre distinguere sempre tra l'effetto sul servizio ausiliario contrattato e l'effetto sul servizio pubblico essenziale, per evitare un'ingiustificata estensione della rilevanza penale a ogni inadempimento contrattuale.
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