Cassazione Penale, Sentenza n. 43072/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la liquidazione e il pagamento dei canoni di locazione maturati dal 2014 al 2017 a seguito della mancata riscossione da parte dell'amministrazione giudiziaria della societa' Di Vincenzo s.p.a., soggetta a confisca definitiva. Il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato inammissibile l'istanza qualificandola come richiesta di ammissione al passivo e ritenendo che la liquidazione dovesse essere disposta nell'ambito del riparto finale gestito dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 1, comma 203, legge n. 228/2012. IUNO S.r.l. sosteneva invece che i crediti erano sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria (dopo l'irrevocabilita' della confisca), erano certi, liquidi ed esigibili, prededucibili e dovevano essere soddisfatti dall'organo che amministrava la societa' confiscata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 159/2011, ovvero tramite liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice di legittimita ha ritenuto che, pur riconoscendo la prededucibilita' dei crediti nati durante l'amministrazione giudiziaria, la via corretta per ottenere il pagamento era la richiesta all'organo che amministra i beni confiscati (amministrazione giudiziaria o Agenzia nazionale per i beni confiscati) secondo gli artt. 54 e 61 del d.lgs. n. 159/2011, e non un'istanza ex art. 665 c.p.p. proposta al Tribunale delle misure di prevenzione. La Corte ha escluso l'applicazione della procedura di verifica degli artt. 57-59 del d.lgs. n. 159/2011 e ha precisato che l'art. 1, comma 203, legge n. 228/2012 riguarda i crediti sorti prima del vincolo di prevenzione. Per effetto dell'inammissibilita' e dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita') / legge 228 del 2012
art. 1, comma 203, legge n. 228/2012
La norma disciplina il riparto finale per crediti anteriori al sequestro o al vincolo di prevenzione; la Corte ha ritenuto che si applica ai crediti sorti prima dell'inizio del procedimento di prevenzione e non ai crediti nati durante l'amministrazione giudiziaria.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 54 d.lgs. n. 159/2011
Regola la sorte dei crediti maturati in costanza del procedimento di prevenzione: i crediti nati durante l'amministrazione giudiziaria devono essere richiesti e soddisfatti tramite l'organo che amministra i beni confiscati.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 61 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina le modalita' di pagamento dei crediti dopo l'irrevocabilita' della confisca; conferma che le modalita' operative e il soddisfacimento dei crediti attengono all'ente che gestisce i beni confiscati.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
artt. 57, 58, 59 d.lgs. n. 159/2011
Prevedono la procedura di verifica dei diritti dei terzi relativa a crediti e diritti anteriori al sequestro; la Corte ha escluso l'applicabilita' a crediti sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria.
Articolo che disciplina l'istanza di liquidazione e la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto pero' che non fosse la via corretta quando il pagamento deve essere chiesto all'organo che amministra i beni confiscati.
Prevede il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure di prevenzione; e' la disposizione invocata per il presente ricorso di cassazione.
Consente alla Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; disposizione applicata per irrogare la sanzione pecuniaria.
Prevede la possibilita' di scioglimento dei contratti e l'indennizzo in caso di rapporto con impresa sottoposta a misure di prevenzione; nel caso concreto la risoluzione non era stata esercitata dall'amministrazione giudiziaria, motivo per cui i canoni sono comunque maturati e sono stati ritenuti prededucibili.
Massime di principio
- I crediti sorti durante l'amministrazione giudiziaria di un bene confiscato, ancorche' prededucibili, devono essere fatti valere nei confronti dell'organo che amministra i beni confiscati (amministrazione giudiziaria o Agenzia nazionale per i beni confiscati) secondo le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (art. 54 e art. 61) e non tramite istanza di liquidazione diretta al Tribunale delle misure di prevenzione.
- La procedura di verifica prevista dagli artt. 57-59 del d.lgs. n. 159/2011 e il riparto di cui all'art. 1, comma 203, legge n. 228/2012 riguardano i crediti e i diritti anteriori al sequestro o al vincolo di prevenzione; non sono la via corretta per i crediti sorti successivamente all'avvio dell'amministrazione giudiziaria.
- Se un creditore propone ricorso nel foro o con la procedura errata (ad esempio chiedendo la liquidazione al Tribunale anziche' all'organo che gestisce i beni), il provvedimento puo' essere dichiarato inammissibile e il ricorrente puo' essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie in cassazione.
- In presenza di contratti non risolti dall'amministrazione giudiziaria, i canoni maturati restano dovuti e possono avere natura prededucibile; pero' il percorso procedurale per ottenerne il pagamento resta rimesso alle norme sul governo e sulla liquidazione dei beni confiscati.
- Prima di agire giudizialmente per la liquidazione di crediti relativi a beni confiscati, e' necessario verificare il momento di nascita del credito (ante o post vincolo) e rivolgersi all'organo competente: Agenzia nazionale per i beni confiscati o amministrazione giudiziaria per i crediti sorti durante l'amministrazione, procedure di riparto e verifica per crediti anteriori.
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