Cassazione Civile, Ordinanza n. 16262/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento emesso dalla Segreteria amministrativa della Commissione tributaria provinciale di Firenze per l'omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione a un precedente ricorso iscritto a ruolo. Il ricorso avverso tale invito era stato dichiarato inammissibile in primo grado e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l'appello. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato costruito in modo promiscuo, con una pluralità di doglianze di diritto e di merito confuse e non ricondotte in modo specifico ad alcuno dei motivi tassativi di ricorso per cassazione; inoltre la ricorrente si era limitata a un richiamo generico all'art. 360 n. 4 c.p.c., formulando censure plurime, inintelligibili e non autosufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c., ritenendo che le censure non fossero sussumibili in modo chiaro in alcun motivo tipico di cui all'art. 360 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e, ravvisando una impugnazione temeraria, l'ha condannata anche al pagamento di Euro 500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 c.p.c.
È richiamato solo per indicare la difesa personale della ricorrente.
ex art. 366 n. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione specifica dei fatti e dei motivi; la mancanza di specificità e la formulazione confusa delle censure ne determinano l'inammissibilità.
articolo 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le doglianze devono essere ricondotte alle tassative categorie di ricorso per cassazione; non è ammessa una critica generica e promiscua che non identifichi il vizio denunciato.
ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa della parte soccombente in favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 6 CEDU
È richiamato nel contesto dell'esigenza di bilanciare l'accesso alla giustizia con strumenti dissuasivi contro impugnazioni dilatorie o defatigatorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati con tassatività e specificità, in modo da consentire la chiara sussunzione della censura in una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica, promiscua o confusa è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: non è sufficiente una mera riproposizione di doglianze di merito o una miscellanea di vizi non distinguibili, ma occorre l'indicazione precisa del vizio denunciato e del relativo fondamento.
- La totale carenza dei requisiti minimi di ammissibilità del ricorso, quando sia oggettivamente percepibile la sua incoerenza rispetto alla sentenza impugnata o la sua funzione meramente dilatoria, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria-pubblicistica e non richiede la prova del dolo o della colpa, essendo sufficiente la condotta processualmente abusiva della parte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere gravata oltre che delle spese di lite anche dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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