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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07818/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado a carico dell'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, in relazione a cocaina suddivisa in dodici involucri per complessivi 6,25 grammi lordi, rinvenuta in parte addosso all'imputato e in parte occultata in un punto dove egli era stato osservato da militari. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria; con il secondo si deduceva ancora vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali e la ritenuta significatività della ricaduta nel reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e privo di specifici rilievi di travisamento della prova, osservando che la sentenza di merito aveva ricostruito logicamente il fatto e valorizzato un compendio indiziario grave, preciso e concordante. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico la sussistenza della recidiva sulla base dei precedenti penali e della non occasionalità della nuova condotta, conformandosi ai criteri delle Sezioni Unite sulla valutazione in concreto della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice riferita alla detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione, nella fattispecie cocaina in quantitativo contenuto.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838

    la recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, alla luce di natura, omogeneità, distanza temporale e altri parametri individualizzanti.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    le valutazioni di merito sorrette da argomentazioni razionali non possono essere sostituite da apprezzamenti difensivi in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova può essere utilmente dedotto solo se il ricorrente indichi specificamente l'errore percettivo o la decisiva emergenza processuale trascurata o male intesa, non essendo sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti.
  • La conferma della responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di cessione può fondarsi su un quadro indiziario unitario, grave, preciso e concordante, valorizzando la convergenza tra il rinvenimento della sostanza addosso all'imputato e il recupero di altra sostanza nello stesso luogo in cui egli era stato visto occultare qualcosa.
  • La recidiva non può essere riconosciuta in modo automatico sulla base della sola esistenza di precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta denoti una reale maggiore riprovevolezza o pericolosità sociale, tenendo conto di omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e altri elementi personalizzanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata anche in misura superiore al massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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