Cassazione Penale, Ordinanza n. 07818/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado a carico dell'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, in relazione a cocaina suddivisa in dodici involucri per complessivi 6,25 grammi lordi, rinvenuta in parte addosso all'imputato e in parte occultata in un punto dove egli era stato osservato da militari. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria; con il secondo si deduceva ancora vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali e la ritenuta significatività della ricaduta nel reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e privo di specifici rilievi di travisamento della prova, osservando che la sentenza di merito aveva ricostruito logicamente il fatto e valorizzato un compendio indiziario grave, preciso e concordante. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico la sussistenza della recidiva sulla base dei precedenti penali e della non occasionalità della nuova condotta, conformandosi ai criteri delle Sezioni Unite sulla valutazione in concreto della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice riferita alla detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione, nella fattispecie cocaina in quantitativo contenuto.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
la recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, alla luce di natura, omogeneità, distanza temporale e altri parametri individualizzanti.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
le valutazioni di merito sorrette da argomentazioni razionali non possono essere sostituite da apprezzamenti difensivi in sede di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova può essere utilmente dedotto solo se il ricorrente indichi specificamente l'errore percettivo o la decisiva emergenza processuale trascurata o male intesa, non essendo sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti.
- La conferma della responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di cessione può fondarsi su un quadro indiziario unitario, grave, preciso e concordante, valorizzando la convergenza tra il rinvenimento della sostanza addosso all'imputato e il recupero di altra sostanza nello stesso luogo in cui egli era stato visto occultare qualcosa.
- La recidiva non può essere riconosciuta in modo automatico sulla base della sola esistenza di precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta denoti una reale maggiore riprovevolezza o pericolosità sociale, tenendo conto di omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e altri elementi personalizzanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata anche in misura superiore al massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.
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