Cassazione Penale, Ordinanza n. 17815/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Latina ha confermato la condanna per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Deduce tre motivi. I primi due sono qualificati dalla Corte come inammissibili perché interamente di fatto: mirano infatti a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito, che aveva motivato in modo non manifestamente illogico la ritenuta sussistenza di entrambe le ipotesi previste dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, superando la diversa ricostruzione difensiva. Il terzo motivo attiene alla recidiva: la Corte lo considera manifestamente infondato perché la sentenza impugnata si è attenuta al principio per cui la recidiva richiede una valutazione concreta della reiterazione delittuosa come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, in rapporto alla natura e offensività dei reati, alla loro successione temporale, alla genesi della ricaduta e agli altri elementi significativi della personalità del reo; nel caso concreto, il giudice di merito non si è limitato al mero dato dei precedenti, ma ha indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui le condotte contestate, rapportate alla pluralità delle pregresse condanne, esprimevano maggiore pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale può essere confermata in sede di merito con motivazione non manifestamente illogica; il ricorso che chieda una rivalutazione delle prove è inammissibile in cassazione
la recidiva è legittimamente riconoscibile solo previa valutazione concreta della reiterazione dell'illecito come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità del soggetto
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti.
- In tema di violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, la motivazione di merito è immune da censure di legittimità se dà conto, in modo non manifestamente illogico, delle ragioni per cui le condotte accertate integrano la fattispecie contestata.
- La recidiva non può essere riconosciuta in base al solo dato formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta esprima una effettiva maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura, offensività e successione dei reati, nonché gli elementi significativi della personalità dell'imputato.
- Una motivazione anche sintetica può essere sufficiente a sostenere l'aggravante della recidiva, purché mostri che il giudice ha effettuato una valutazione individualizzata e non meramente automatica dei precedenti.
- L'impugnazione dichiarata inammissibile per colpa processuale può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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