Cassazione Civile, Ordinanza n. 00460/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui il Tribunale di Foggia, con ordinanza dell'11 ottobre 2021, ha dichiarato la litispendenza rispetto a un diverso giudizio pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bari, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società opposta alle spese e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. La società soccombente ha quindi proposto regolamento di competenza in Cassazione. La resistente ha depositato memoria difensiva. In sede di legittimità, il Pubblico Ministero ha chiesto l'improcedibilità del regolamento per mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato. La Corte ha però rilevato, dopo acquisizioni di cancelleria, che l'ordinanza era stata comunicata telematicamente alle parti il 14 ottobre 2021; pertanto il termine per impugnare era quello speciale di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c. Tuttavia il ricorso depositato era privo della relata di notifica e neppure la resistente aveva prodotto tale documento, sicché non era possibile verificare la tempestività del ricorso. La Corte ha ritenuto tale difetto rilevabile d'ufficio e ha dichiarato inammissibile il regolamento, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto non verificabile la tempestività dell'impugnazione perché il ricorso era privo della relata di notifica e non era stato prodotto il provvedimento impugnato, sebbene risultasse la comunicazione telematica dell'ordinanza alle parti. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, con attribuzione al difensore della resistente dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per il deposito della memoria difensiva nel procedimento camerale
escluso come termine applicabile, poiché il provvedimento impugnato era stato comunicato alle parti
indicato come termine per proporre il regolamento di competenza quando il provvedimento è stato comunicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
utilizzato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
citato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato nel regolamento di competenza è stato comunicato alle parti, il termine per proporre l'impugnazione segue la disciplina speciale dell'art. 47, comma 2, c.p.c. e non quella generale dell'art. 327 c.p.c.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente deve consentire la verifica della tempestività del ricorso mediante la produzione della relata di notifica o degli atti equivalenti; la mancanza di tale documentazione impedisce il controllo officioso del termine.
- La tempestività dell'impugnazione costituisce questione rilevabile d'ufficio anche se la controparte non la eccepisce specificamente.
- Nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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