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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03249/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di lavori di intonacatura interna ed esterna di tre fabbricati abitativi mediante un prodotto di nuova concezione, il termointonaco, che richiedeva specifiche condizioni di utilizzo. Secondo il committente, i lavori furono proseguiti nonostante condizioni climatiche sfavorevoli; ciò avrebbe provocato il distacco dell’intonaco, cavillature, crepe e il degrado totale delle opere. Un accertamento tecnico preventivo confermò i vizi e ne individuò le cause nel mancato rispetto delle avvertenze tecniche del prodotto. Il tribunale condannò in solido appaltatore e direttore dei lavori, con parziale manleva assicurativa del direttore. In appello fu confermata la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore, ma fu anche limitata la manleva dell’assicuratore alla metà della somma dovuta dal direttore. Nel ricorso per cassazione il direttore dei lavori dedusse: 1) errata applicazione degli artt. 1176, comma 2, e 1667 c.c., sostenendo che l’appaltatore avrebbe agito come mero esecutore delle direttive del committente e che i vizi derivassero da decisioni assunte dalla committenza; 2) errata applicazione delle norme sulla responsabilità del direttore dei lavori, assumendo che la corte territoriale avesse confuso tale figura con altre e che egli avesse adempiuto correttamente ai propri obblighi di alta sorveglianza; 3) violazione dell’art. 1917 c.c., censurando la limitazione della manleva assicurativa alla sola metà della condanna, anziché all’intera esposizione dell’assicurato verso il terzo danneggiato nei limiti del massimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando la responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza e per mancato controllo sulla corretta esecuzione dell’opera e sull’uso del materiale scelto dal committente. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente limitato l’obbligo indennitario dell’assicuratore alla sola metà della somma dovuta dal direttore dei lavori, mentre, in caso di responsabilità solidale, la garanzia ex art. 1917 c.c. copre l’intera obbligazione dell’assicurato verso il terzo, nei limiti del massimale e della franchigia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di sua colpa; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ribadendo il dovere del direttore dei lavori di esercitare la diligenza professionale e il controllo tecnico sull’esecuzione dell’opera.

  • art. 1667 c.c.

    Invocato in relazione ai vizi dell’opera; la Corte ha confermato la responsabilità per i difetti di esecuzione rilevati nel corso dei lavori.

  • art. 1917 c.c.

    L’obbligo indennitario dell’assicuratore verso l’assicurato, in caso di responsabilità civile, si estende all’intera somma che l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato, non alla sola quota interna di responsabilità, nei limiti del massimale.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori risponde verso il committente se non controlla che l’opera sia eseguita a regola d’arte nelle varie fasi di lavorazione, salvo che dimostri che il vizio fosse rilevabile solo a costruzione ultimata.
  • La scelta del materiale da parte del committente non esonera il direttore dei lavori e l’appaltatore dai rispettivi doveri di verifica tecnica: essi devono acquisire le informazioni necessarie al corretto impiego del prodotto e vigilare sulla sua applicazione.
  • La distinzione tra direttore dei lavori e altre figure del cantiere non elimina la responsabilità del primo quando la censura riguarda l’omesso controllo tecnico di sua competenza.
  • In tema di assicurazione della responsabilità civile, se l’assicurato è debitore solidale verso il terzo, la garanzia dell’assicuratore copre l’intero debito risarcitorio dell’assicurato, non solo la quota interna a lui attribuita, salvo massimale e franchigia contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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