Cassazione Penale, Sentenza n. 39918/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo un'erronea qualificazione giuridica: in presenza di più condotte di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento avrebbe dovuto trovare applicazione l'aggravante prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., e non la continuazione ordinaria ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ha inoltre denunciato l'omessa sottoposizione dell'aggravante al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (violazione dell'art. 69 cod. pen.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha osservato che le Sezioni Unite hanno già chiarito che l'art. 219, comma 2, n.1 legge fall. non costituisce una circostanza aggravante strutturale ma disciplina una peculiare forma di unificazione sanzionatoria delle plurime condotte fallimentari (meccanismo derogatorio rispetto alla continuazione ordinaria). Il Tribunale non ha errato nel considerare il meccanismo come 'continuazione' ma ha sbagliato nell'applicare l'art. 81 c.p.; tuttavia tale errore ha rilevanza soltanto ai fini del calcolo della pena e non determina automaticamente l'illegittimità della pena stessa in sede di cassazione sul patteggiamento. In base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa per motivi limitati e non comprende gli errori nel computo della pena che non abbiano reso la pena illegale nei limiti edittali. Nel caso concreto l'aumento applicato è rimasto inferiore al limite massimo previsto (un terzo) e quindi la pena non è illegale: il ricorso va respinto.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa norma e la possibilità di ricorso in Cassazione è limitata dalle previsioni della successiva art. 448, comma 2-bis.
art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare
Norma speciale che unifica, ai soli fini sanzionatori, più condotte di bancarotta commesse nello stesso fallimento; le Sezioni Unite l'hanno interpretata come meccanismo derogatorio di unificazione sanzionatoria (analogo a una aggravante soggetta a bilanciamento), e non come una semplice circostanza aggravante strutturale.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola ordinaria sulla continuazione; il Tribunale ha operato un'applicazione di questo istituto per unificare le pene, ma la Corte ha ritenuto che, per i reati fallimentari, il meccanismo speciale della legge fallimentare avrebbe dovuto essere adottato nel calcolo della pena.
Disciplina il bilanciamento tra circostanze; secondo il ricorso l'aggravante derivante dalla pluralità di condotte avrebbe dovuto essere sottoposta a bilanciamento con le attenuanti, ma l'omissione di tale bilanciamento ha incidenza sul computo della pena e non sulla illegittimità della stessa, salvo che la pena ecceda i limiti edittali.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; non comprende gli errori meramente relativi al computo della pena che non abbiano reso la pena illegale nei limiti edittali.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy)
Ha chiarito la natura dell'art. 219 legge fall. come disciplina speciale dell'unificazione sanzionatoria per i reati fallimentari.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino)
Ha precisato che l'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee nella determinazione della pena di patteggiamento rende la pena illegittima solo se essa eccede i limiti edittali previsti; altrimenti l'errore di computo non è motivo di cassazione nel patteggiamento.
Massime di principio
- Per pluralità di condotte di bancarotta nel medesimo fallimento va richiamata la disciplina speciale dell'art. 219 legge fall., che unifica le pene ai fini sanzionatori e si differenzia dalla continuazione ordinaria ex art. 81 c.p.; tuttavia questa unificazione opera come meccanismo speciale soggetto, in presenza di attenuanti, al bilanciamento.
- Un errore nell'applicazione del metodo di calcolo della continuazione (applicazione di art. 81 invece che della disciplina speciale) incide sul calcolo della pena ma non costituisce automaticamente motivo di cassazione della sentenza di patteggiamento, a meno che la pena così determinata ecceda i limiti edittali.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto le questioni riguardanti il mero computo della pena (se non determinano illegalità sotto il profilo dei limiti edittali) difficilmente porteranno all'annullamento.
- Se nella determinazione della pena connessa a reati fallimentari sono presenti attenuanti, il giudice deve valutare il bilanciamento con l'aumento previsto dall'art. 219; l'omessa valutazione può essere un vizio rilevante solo quando abbia prodotto una pena illegale rispetto ai limiti di legge.
- In casi analoghi, chi impugna dovrebbe mirare a dimostrare che l'erroneo calcolo ha determinato una pena che supera i limiti edittali o che sussiste un'erronea qualificazione giuridica sostanziale (non meramente computistica), perché solo tali profili sono efficacemente sindacabili in cassazione nel patteggiamento.
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