Sentenza n. 262/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull’istanza volta a ottenere la convocazione per la stipulazione del contratto di soggiorno relativo a un nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura di Parma – Sportello Unico per l’Immigrazione, deducendo la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 31 e 117 c.p.a. e l’eccesso di potere per inerzia e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse riscontrato la propria istanza e diffida, con cui chiedeva di essere convocato insieme al datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno relativo al nulla osta al lavoro subordinato, e che l’inerzia gli precludesse anche la possibilità di accedere alla tutela del permesso per attesa occupazione. In via preliminare, il Collegio ha rilevato la tardività della memoria depositata dal ricorrente il giorno antecedente alla camera di consiglio: nei giudizi sul silenzio i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., sicché la memoria avrebbe dovuto essere depositata almeno quindici giorni liberi prima dell’udienza. La memoria è stata quindi dichiarata inutilizzabile, non essendo stata chiesta né autorizzata la rimessione nei termini ai sensi dell’art. 54 c.p.a. L’Amministrazione ha dedotto di avere già convocato telematicamente le parti presso la Prefettura per la stipulazione del contratto di soggiorno; nessuna delle parti si era presentata e il nulla osta era stato successivamente revocato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto decisiva la documentazione depositata dall’Amministrazione, dalla quale risultava che la convocazione per la stipulazione del contratto di soggiorno era stata effettivamente effettuata il 19 settembre 2025, prima della proposizione del giudizio. Poiché proprio tale convocazione costituiva l’oggetto dell’istanza sulla quale il ricorrente lamentava l’inerzia, non sussisteva il silenzio-inadempimento denunciato. La mancata presentazione delle parti alla convocazione aveva inoltre determinato l’avvio e la conclusione del procedimento di revoca del nulla osta. Il ricorrente non ha contestato in giudizio l’avvenuta convocazione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nel caso concreto, tuttavia, non vi era inerzia perché l’adempimento richiesto era già stato eseguito.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l’azione è infondata quando risulta che l’Amministrazione abbia già compiuto l’attività richiesta.
Disciplina il rito in materia di silenzio; il ricorso non può essere accolto in assenza di un comportamento omissivo ancora sussistente.
nei giudizi in materia di «silenzio» “... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti...”
Nei giudizi sul silenzio i termini processuali sono dimezzati; il termine per il deposito delle memorie è quindi di quindici giorni liberi prima dell’udienza camerale.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi
Fissa i termini ordinari per il deposito di documenti, memorie e repliche, termini dimezzati nel rito sul silenzio ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.
Consente eccezionalmente l’autorizzazione al deposito tardivo quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile, con onere della prova a carico della parte che chiede l’autorizzazione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è infondata quando, prima della proposizione del ricorso, l’Amministrazione abbia già compiuto l’attività specificamente richiesta dall’interessato, anche se il procedimento successivo non si sia concluso nel modo auspicato dal richiedente.
- Nei giudizi in materia di silenzio i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; la memoria depositata oltre il termine così calcolato è inutilizzabile, salvo eccezionale autorizzazione del collegio ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a.
- La tardiva produzione di una memoria può essere autorizzata soltanto quando la parte dimostri l’estrema difficoltà di rispettare il termine e richieda espressamente l’autorizzazione, nel rispetto del contraddittorio.
- Quando l’Amministrazione documenta in giudizio l’avvenuto adempimento dell’attività oggetto dell’istanza e il ricorrente non contesta tale circostanza, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio deve essere respinta.
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