Sentenza del 12/02/2018 n. 6737 - Corte di Cassazione
Ritenute - Art. 10 bis del Decreto Legislativo 74/2000 - Omesso versamento - Condotta - Elemento soggettivo - Dolo - Mancanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente era stata condannata per avere omesso, quale legale rappresentante della società, il versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per il periodo d'imposta 2009, per circa 873.371,95 euro. Ha contestato, da un lato, la corretta prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni e il superamento della soglia di punibilità; dall'altro, ha dedotto l'assenza del dolo, sostenendo che la società versava in una crisi economica non imputabile e che le somme disponibili erano state utilizzate per pagare gli stipendi e garantire il sostentamento di oltre 200 dipendenti e delle loro famiglie. Ha inoltre invocato la forza maggiore e lo stato di necessità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle certificazioni acquisite. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva escluso il dolo limitandosi a rilevare che l'imputata aveva scelto di pagare i dipendenti anziché versare le ritenute, senza accertare se tale condotta fosse accompagnata dalla consapevolezza dell'illiceità dell'omissione. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame, senza assoluzione definitiva dell'imputata.
Norme richiamate
Art. 10-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
La fattispecie richiede non solo l'omissione del versamento oltre la soglia prevista, ma anche il dolo generico, inteso come consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva.
Caso fortuito o forza maggiore
Una situazione di crisi finanziaria può, in concreto, assumere rilievo come forza maggiore quando renda oggettivamente impossibile adempiere e non sia imputabile all'imprenditore, purché siano state adottate tutte le misure ragionevolmente idonee a fronteggiarla.
La difesa aveva invocato lo stato di necessità per giustificare il pagamento delle retribuzioni e il sostentamento dei dipendenti e delle loro famiglie, ma la Corte di cassazione non lo ha riconosciuto direttamente, disponendo un nuovo accertamento.
Art. 603 del Codice di procedura penale
Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello
La Corte d'appello aveva disposto l'acquisizione delle certificazioni fiscali; tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che la contestazione successiva riguardasse una rivalutazione del materiale probatorio, non una violazione di legge.
Art. 606, comma 1, lettere b) e c), del Codice di procedura penale
Motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nell'omesso versamento di ritenute, la mera omissione materiale non basta: deve essere accertato il dolo generico, comprensivo della consapevolezza dell'illiceità della condotta.
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità penale. Il contribuente deve dimostrare che la crisi era non imputabile, imprevedibile o non superabile e che sono state adottate tutte le misure concretamente disponibili per farvi fronte.
- Il pagamento degli stipendi invece delle ritenute non prova da solo né la disponibilità effettiva di risorse sufficienti né il dolo. Occorre valutare le ragioni della condotta, la situazione finanziaria complessiva e la convinzione dell'amministratore.
- La scelta di destinare le somme ai dipendenti può rilevare sia per escludere il dolo sia, in casi particolari, per configurare la forza maggiore o lo stato di necessità, ma tali esimenti devono essere provate concretamente e non possono essere presunte.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile contestare la ricostruzione fattuale delle prove: le questioni sulla documentazione, sulle certificazioni e sul superamento della soglia devono essere adeguatamente dimostrate nei giudizi di merito.
- L'annullamento con rinvio non equivale a un'assoluzione: impone al giudice di merito di riesaminare la vicenda, verificando integralmente sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato.
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