Cassazione Civile, Ordinanza n. 04521/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un ente pubblico assistenziale. In origine il giudice delegato aveva omologato l’accordo; alcuni creditori avevano proposto reclamo e il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta ritenendo la disciplina della legge n. 3/2012 non applicabile ai soggetti per i quali è prevista una speciale procedura di risanamento o liquidazione. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva però cassato quel decreto, precludendo definitivamente la contestazione sulla legittimazione soggettiva dell’ente ad accedere alla procedura e rinviando al tribunale solo per l’esame degli altri motivi di reclamo. Nel giudizio riassunto, la società ricorrente ha quindi censurato il nuovo decreto del tribunale sostenendo: 1) che l’art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 3/2012 non poteva essere applicato all’ente, perché ciò avrebbe creato una disparità irragionevole rispetto ad altri debitori soggetti a procedura concorsuale unica e, inoltre, avrebbe consentito la conservazione di parte del patrimonio in contrasto con la disciplina regionale sulla liquidazione degli I.P.A.B.; 2) che l’interpretazione della legge statale era incompatibile con l’art. 117 Cost. e con la legge regionale veneta che impone la messa in liquidazione degli I.P.A.B. in grave dissesto; 3) che il procedimento era nullo o comunque la proposta modificata era tardiva, perché l’integrazione della proposta e il deposito della documentazione relativa all’ipoteca giudiziale sarebbero avvenuti dopo il termine assegnato e comunque dopo l’inizio delle operazioni di voto, quando una maggioranza qualificata di creditori aveva già espresso dissenso. Il resistente ha chiesto il rigetto e, nel controricorso, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo investissero, direttamente o indirettamente, la legittimazione soggettiva dell’ente ad accedere alla procedura ex legge n. 3/2012, questione ormai preclusa dal precedente giudicato rescissorio formatosi sulla sentenza di cassazione n. 30814/2023, che aveva imposto al tribunale di non più rimettere in discussione tale profilo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, il quale aveva affermato la tempestività della modifica della proposta e del deposito documentale sulla base della revoca del precedente decreto di fissazione dell’udienza e della nuova data di udienza, fissando il termine per le dichiarazioni dei creditori a dieci giorni prima di tale udienza. La Corte ha inoltre ribadito il principio di specificità del ricorso per cassazione: per denunciare violazioni di legge occorre indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile. Ha escluso la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 3/2012
La questione della sua applicabilità al caso era già stata definitivamente preclusa dal precedente giudizio di cassazione; i motivi che miravano a rimetterla in discussione sono stati dichiarati inammissibili.
art. 7, comma 2, lett. d), l. n. 3/2012
Richiede la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale a supporto della proposta; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto ammissibile la censura sulla sua tardività perché non si confrontava con la motivazione del decreto impugnato.
art. 9, comma 3-ter, l. n. 3/2012
Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti; se assegnato, il termine va rispettato.
art. 10, comma 1, l. n. 3/2012
Se la proposta soddisfa i requisiti, il giudice fissa l’udienza e dispone la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto per le dichiarazioni di consenso.
art. 11, comma 1, l. n. 3/2012
I creditori devono far pervenire il consenso o dissenso almeno dieci giorni prima dell’udienza; il silenzio vale come consenso alla proposta comunicata.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata perché non ne ricorrevano i presupposti.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Per denunciare violazione di legge in cassazione occorre una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
L’onere di specificità del ricorso impone l’indicazione delle norme violate e il raffronto tra precetto normativo e motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 117 Cost.
Richiamato come parametro di compatibilità tra disciplina statale e regionale, ma la Corte non è entrata nel merito per la preclusione e l’inammissibilità dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il concreto punto della decisione che si pone in contrasto con esse.
- Non è consentito riproporre in cassazione questioni già precluse da un precedente giudicato rescissorio: il giudice di rinvio e le parti devono attenersi al perimetro tracciato dalla precedente decisione di legittimità.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla tempestività di una modifica della proposta e del deposito documentale in relazione a una nuova udienza fissata dopo revoca della precedente, la censura deve confrontarsi con tale specifica ratio e non con una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il giudice assegna un termine perentorio per integrazioni e documenti, la verifica della tempestività va compiuta rispetto a quel termine, oltre che rispetto al termine per le dichiarazioni dei creditori.
- La sola riproposizione di una diversa lettura del rapporto tra disciplina statale e regionale non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità quando la questione sia ormai preclusa o la censura non sia autosufficiente.
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