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Ordinanza

Ordinanza n. 1527/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Cat.A.12//2025/Imm/1^Sez./Dinieghi/59 del 21 marzo 2025 emesso dal Questore della Provincia di Napoli, recante revoca di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202603426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la legittimità della revoca e il procedimento seguito dall'amministrazione. Il TAR ha esaminato: la comunicazione di avvio del procedimento, che l'amministrazione ha dichiarato di avere tentato di notificare presso l'indirizzo del ricorrente, risultato irreperibile; l'interruzione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a quello consentito e il rientro senza il necessario visto di reingresso; la giustificazione fondata su una patologia e sul relativo trattamento nel Paese d'origine; nonché la situazione reddituale e l'effettivo legame del ricorrente con il contesto socio-economico italiano.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto rilevante il tentativo documentato dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento, nonostante l'irreperibilità del destinatario. Ha considerato non contestati sia il superamento del periodo massimo di assenza dall'Italia sia il rientro privo del necessario visto. Anche ammettendo che l'assenza superiore a un anno non comporti automaticamente la revoca, il giudice ha ritenuto che la patologia dedotta non presentasse la gravità richiesta dalla normativa e fosse curabile anche in Italia. La permanenza nel Paese d'origine per sottoporsi a terapia è stata valutata come scelta libera, indicativa dell'assenza di un effettivo legame con il contesto italiano. Quanto ai redditi, il TAR ha ritenuto rilevante la documentazione anteriore al provvedimento, dalla quale risultava che l'ultimo anno di produzione di redditi in Italia era stato il 2020; le dichiarazioni presentate nel 2026 sono state ritenute non rilevanti per valutare la legittimità dell'atto impugnato. Tali elementi hanno avvalorato la mancanza di legami effettivi con l'Italia e la mancata concessione di un diverso titolo di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La giustificazione dell'assenza prolungata dal territorio nazionale deve presentare il carattere di gravità richiesto dalla norma; nel caso esaminato, la patologia dedotta è stata ritenuta non sufficientemente grave e curabile anche in Italia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto l'istanza non ravvisando apprezzabili profili di fondatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo può essere respinta quando gli elementi documentali disponibili escludano apprezzabili profili di fondatezza, anche senza una definizione definitiva della controversia.
  • L'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello consentito e il rientro senza il necessario visto costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della legittimità della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Anche qualora l'assenza superiore a un anno non determini automaticamente la revoca del permesso, la giustificazione sanitaria deve presentare la gravità richiesta dalla normativa; una patologia ritenuta curabile anche in Italia può non essere sufficiente.
  • La permanenza nel Paese d'origine per sottoporsi a cure, quando qualificata come scelta libera dell'interessato, può essere valutata come elemento indicativo dell'insussistenza di un effettivo legame con il contesto socio-economico italiano.
  • Ai fini del sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, assumono rilievo le condizioni di fatto e la documentazione esistenti al momento della sua adozione; documenti reddituali formati successivamente non possono sanare retroattivamente l'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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