Sentenza n. 4122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministro della giustizia, adottato su delibera del Consiglio superiore della magistratura, recante la revoca dall’incarico di giudice onorario di pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la revoca dall’incarico. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, sostenendo che il procedimento dovesse essere qualificato come disciplinare e fosse quindi soggetto all’art. 17 del d.P.R. n. 198 del 2000 e alla disciplina transitoria dell’art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 116 del 2017. Ha sostenuto che il procedimento fosse iniziato con la comunicazione del Presidente del Tribunale del 29 luglio 2017, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, e che fosse comunque estinto per decorso del termine annuale previsto dalla disciplina previgente. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative e difensive previste per i procedimenti disciplinari. Con il secondo motivo ha contestato nel merito la revoca, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà tra la precedente valutazione favorevole ai fini della conferma nell’incarico e la successiva revoca, sproporzione e irragionevolezza della misura, nonché violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017, assumendo che i rinvii di udienza contestati non rientrassero nelle ipotesi legali di revoca. Ha infine formulato in appello una domanda risarcitoria per i pregiudizi economici e morali derivanti dalla revoca.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la revoca dall’incarico del magistrato onorario, pur presentando una connotazione sanzionatoria rispetto alla violazione dei doveri professionali, non ha natura disciplinare, ma costituisce un provvedimento amministrativo fondato sul giudizio di inidoneità alla prosecuzione delle funzioni. Di conseguenza, non trovano applicazione né l’art. 17 del d.P.R. n. 198 del 2000, né la disciplina transitoria relativa ai procedimenti disciplinari pendenti, né il termine annuale di estinzione previsto dalla normativa previgente. È invece applicabile la procedura prevista dall’art. 21, commi 6-9, del d.lgs. n. 116 del 2017, che nel caso concreto è stata rispettata. Non era quindi necessario garantire all’interessato le specifiche garanzie previste per i procedimenti disciplinari, né è stata ravvisata violazione dell’obbligo di motivazione o delle garanzie difensive. Quanto al merito, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione del CSM è limitato ai casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o insufficienza istruttoria. La delibera si fondava su dati oggettivi e documentati: dodici rinvii di udienze dovuti a generiche dichiarazioni di indisponibilità, sei comunicate dopo la data dell’udienza e cinque pochi giorni prima, con conseguente grave e incongrua gestione del calendario, scarsa considerazione dell’utenza e compromissione del prestigio delle funzioni. Tali condotte rientrano nella clausola generale dell’art. 21 relativa alle condotte idonee a compromettere il prestigio delle funzioni. Non è stata ravvisata contraddittorietà con la precedente valutazione favorevole ai fini della conferma, poiché la procedura di conferma non si era conclusa e la precedente delibera non precludeva la successiva valutazione delle condotte ai fini della revoca. La domanda risarcitoria, proposta per la prima volta in appello e comunque infondata per l’assenza di illegittimità dell’atto, è stata respinta. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 21, commi 3-10, d.lgs. n. 116/2017
Disciplina la revoca, la decadenza e la dispensa dei magistrati onorari e il relativo procedimento amministrativo; la clausola finale consente la revoca per ogni condotta idonea a compromettere il prestigio delle funzioni.
art. 21, commi 6-9, d.lgs. n. 116/2017
Prevede la sequenza procedimentale applicabile: comunicazione delle circostanze rilevanti, proposta del Presidente della Corte d’appello, valutazione della sezione autonoma per i magistrati onorari e deliberazione del CSM.
art. 32, commi 11-12, d.lgs. n. 116/2017
«non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data»
Il comma 11 conserva la disciplina previgente solo per i procedimenti disciplinari pendenti; il comma 12 esclude nuove azioni disciplinari per fatti anteriori e dispone l’applicazione dell’art. 21, commi 3-10. La disciplina transitoria non si applica ai procedimenti di revoca, che non hanno natura disciplinare.
Regola il previgente procedimento disciplinare dei giudici di pace. L’obbligo di iscrizione immediata della notizia dell’illecito ha funzione sollecitatoria e la sua inosservanza non determina, di per sé, l’avvio del procedimento né una sanzione.
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato poiché la delibera indicava i fatti contestati e le ragioni della revoca.
Le garanzie partecipative proprie del procedimento amministrativo sono state valutate alla luce della natura amministrativa, e non disciplinare, della revoca.
art. 24 Cost.
Non è stata ravvisata violazione delle garanzie difensive, non trattandosi di procedimento disciplinare.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Non è stata ravvisata violazione del diritto a una buona amministrazione, in ragione della natura amministrativa del procedimento e del rispetto dell’iter previsto dalla legge.
Massime di principio
- La revoca dall’incarico di magistrato onorario prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017 è un provvedimento amministrativo fondato sul giudizio di inidoneità alla prosecuzione delle funzioni e non una sanzione disciplinare, anche quando sia motivata dalla violazione di doveri professionali.
- La disciplina transitoria dell’art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 116 del 2017 conserva la normativa previgente esclusivamente per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; non si applica ai procedimenti amministrativi di revoca regolati dall’art. 21 del medesimo decreto.
- Nel procedimento di revoca del magistrato onorario, l’avvio rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina non coincide con la mera comunicazione di una notizia da parte del Presidente del Tribunale, poiché la notizia deve essere previamente verificata dal Presidente della Corte d’appello prima della formulazione della proposta prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017.
- Il termine annuale di estinzione previsto dalla disciplina previgente per i procedimenti disciplinari dei giudici di pace non si applica al procedimento amministrativo di revoca disciplinato dall’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017.
- La valutazione del CSM sulla revoca dall’incarico di un magistrato onorario è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti o dell’insufficienza istruttoria; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’organo di autogoverno quando la decisione si fondi su dati oggettivi e documentati.
- La clausola generale dell’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017 consente la revoca quando una condotta complessiva, anche non riconducibile puntualmente alle singole ipotesi esemplificate dalla norma, sia idonea a compromettere il prestigio delle funzioni attribuite al magistrato onorario.
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