Cassazione Civile, Ordinanza n. 22967/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento notificato nel 2007 nei confronti di una società allora in bonis, recuperando a tassazione maggior reddito determinato mediante applicazione degli studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e l’Ufficio aveva proposto appello. In corso di giudizio di secondo grado, nel 2015, la società era stata dichiarata fallita; la curatela aveva chiesto l’interruzione del processo, poi dichiarata dalla CTR con ordinanza del 7 dicembre 2016. Successivamente, il 22 febbraio 2017, l’Agenzia aveva chiesto la trattazione ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva ritenuto tardiva tale istanza e aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992, rigettando al contempo l’appello per inammissibilità, pur affermando di voler confermare nel merito la decisione di primo grado. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 40, 41 e 43 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 43 l.fall. e dell’art. 305 c.p.c., sostenendo che, nel processo tributario interrotto per fallimento, il termine per la riassunzione decorre non dalla conoscenza dell’evento fallimentare ma dal provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione; nel caso concreto, dunque, l’istanza del 22 febbraio 2017 era tempestiva rispetto alla dichiarazione di interruzione del 7 dicembre 2016. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla statuizione di rigetto/inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestiva l’istanza di trattazione/riassunzione dell’Agenzia perché, nel processo tributario interrotto per fallimento, il dies a quo del termine semestrale decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell’interruzione, e non dalla mera comunicazione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la statuizione di rigetto dell’appello era stata resa quando il giudice di merito era già privo di potestas iudicandi dopo la declaratoria di estinzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Taranto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro della disciplina dell’interruzione del processo tributario.
Richiamato nel quadro della disciplina dell’interruzione del processo tributario.
Nel processo tributario interrotto per fallimento, il termine per la riassunzione decorre da quando l’interruzione è stata dichiarata dal giudice; l’effetto interruttivo del fallimento resta comunque automatico fin dal verificarsi dell’evento.
Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio adottata dalla CTR.
art. 43 l. fall. (R.D. n. 267 del 1942)
L’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione del processo.
art. 52 l. fall. (R.D. n. 267 del 1942)
Richiamato per evidenziare la competenza esclusiva del giudice delegato per i crediti soggetti al concorso.
Richiamato come disciplina generale dell’interruzione del processo, distinta dalla disciplina speciale del processo tributario.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato con il primo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’interruzione dovuta al fallimento di una parte si produce automaticamente per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, ma il termine per la riassunzione decorre dal provvedimento con cui il giudice prende atto dell’evento interruttivo, perché la disciplina speciale dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 fissa espressamente tale dies a quo.
- La conoscenza della dichiarazione di fallimento, da sola, non è sufficiente a far decorrere il termine di riassunzione nel rito tributario quando il giudice non abbia ancora dichiarato l’interruzione del processo.
- Se il giudice di merito dichiara l’estinzione del giudizio, ogni successiva statuizione sul merito dell’impugnazione resa nella medesima decisione è priva di potestas iudicandi e non può essere utilmente censurata nel merito se manca uno specifico interesse autonomo.
- In presenza di disciplina speciale processuale, le regole generali dell’interruzione dettate dal codice di procedura civile operano solo in quanto compatibili e non possono sovvertire il diverso dies a quo stabilito dalla normativa tributaria.
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